Italian Supreme Court dismisses appeal after plaintiff withdraws suit, ordering costs against withdrawing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. While the withdrawal extinguished the proceedings against one defendant, the court ordered the plaintiff to bear litigation costs for the remaining defendant who did not accept the withdrawal. The decision applied standard procedural rules regarding the effects of withdrawal and the allocation of legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a plaintiff withdraws an appeal, the proceedings are extinguished, but if the withdrawal is not accepted by all parties, the court must order costs against the withdrawing party for the unresolved portion of the dispute.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3110/2025 R.G. proposto da: BONZIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in SAN DONÀ DI PIAVE VIA AQUILEIA 9/A DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PAVANETTO LUCA (PVNLCU62C25H823W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA SOC COOP PER AZIONI, elettivamente domiciliato in TREVISO VIA MANZONI 15 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SOLINAS GIANNI (SLNGNN65T15L736U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BCC NPLS 2019 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA - DOM.
DIGITALE VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) Numero registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 rappresentato e difeso dall'avvocato STERNINI LORENZO (STRLNZ76E11L407J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2047/2024 depositata il 26/11/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente BCC NPLS 2019 srl; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, quanto al rapporto processuale con BCC NPLS 2019 srl, mentre va disposta la liquidazione delle spese, secondo il valore della controversia, quanto al rapporto processuale con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia soc. coop. per azioni, che non risulta avere accettato l’estinzione;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; liquida le spese del giudizio di legittimità in favore di Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia soc. coop. per azioni ed a carico del ricorrente nella misura di euro 5.300,00 per compenso al difensore, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 Enrico Scoditti Numero registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Numero registro generale 3110/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 25918/2025 Data pubblicazione 23/09/2025