Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, representing the losing party in a prior judgment, submitted a declaration of renunciation to the court registry. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated with mutual compensation of litigation costs as mandated by the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings with compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Rinuncia MAURO DI MARZIO Presidente MARCO MARULLI Consigliere - Rel. MASSIMO FALABELLA Consigliere FILIPPO D'AQUINO Consigliere Ud. 11/6/2025 CC Cron. R.G.N 27562/2020 PAOLO CATALLOZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27562/2020 proposto da: VIBERTI FRANCO POWER SRL, VIBERTI PAOLA, VIBERTI LUISA, rappresentati e difesi dall'avvocato Rodolfo Pampaloni - ricorrenti - contro BANCO BPM SPA rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Clemente Grosso - controricorrente – nonché contro BANCO BPM SPABANCO BPM SPA Numero registro generale 27562/2020 Numero sezionale 2416/2025 Numero di raccolta generale 25913/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 RG 27562/20 Viberti-Banco BPM Est.
Cons. Marulli - intimata - e contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE VIBERTI FRANCO POWER SR rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Nicola Bordino -resistente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 828/2020 depositata il 19/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rilevato che l'epigrafata sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito l'intimato con controricorso.
2. Considerato che con atto depositato in cancelleria l'11.4.2025 la parte soccombente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.
3. Ritenuto che, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 11.6.2025. Il Presidente Dott. Mauro Di Marzio Numero registro generale 27562/2020 Numero sezionale 2416/2025 Numero di raccolta generale 25913/2025 Data pubblicazione 22/09/2025