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Ordinanza — n. 25908/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to assess procedural abuse under accelerated review rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25908/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and fines. The appellant challenged a first-instance judgment that had already ruled the appeal inadmissible without a substantive legal assessment. The court found that the lower court's summary dismissal violated procedural safeguards requiring a specific evaluation of procedural abuse in accelerated proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.: In accelerated proceedings for inadmissible appeals, the court must conduct a specific legal assessment of procedural abuse; failure to do so renders the decision voidable and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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accelerated proceedings procedural abuse inadmissible appeal summary dismissal court of cassation pagamento delle rendite d'invalidità attestato di carenza beni attestato di insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs.
Art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Il 23/24luglio 2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs.
art. 115 c.p
i) il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tale essendo l’art. 115 cod.
art. 360 c.p
[…] (Motivo di ricorso formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 2697 c.c
e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di Appello utilizzato come prova la scrittura privata del 14.04.2016 benché il Sig.
artt. 2313 c.c
Il secondo motivo di ricorso lamenta la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313 c.c.
art. 115 cod. proc. civ
i) il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tale essendo l’art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 28540 del 2023
Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass.
Cass., SU, n. 36069 del 2023
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n.
Cass., S.U., n. 4315 del 2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11197/2024r.g. proposto da: MAZZONI ITALO, rappresentatodalla procuratrice generale Gigliola Mazzoni Manieri, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Benedetto Cimino e dell'Avvocato Prof. Aldo Sandulli,che lo rappresentano e difend ono giusta procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent e - contro GIUNTA FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante di IMMOBILIARE VAL DI SOLE DI FRANCESCO GIUNTA C. S.A.S., elettivamente domiciliati in Roma, alla via Nazionale n. 200, presso lo studio dell’Avvocato Prof.ssa Caterina Corrado Oliva che li rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Luca Maio, giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrenti - avverso la SENTENZA, n. cron. 6 25 /202 4 , depositata da lla CORTE D'APPELLO DI MILANOil giorno 01/03/2024. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/09/2025dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1. Immobiliare Val di Sole s.a.s. di Giunta Francesco C. ed il socio accomandatario Francesco Giunta in proprio proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10594/2019, emesso dal Tribunale di Milano, con cui era stato intimatoloro il pagamento, in favore di Italo Mazzoni, della somma di € 1.324.756,47, oltre interessi e spese legali, a titolo di saldo del “prezzo convenuto per la cessione delle quote nonché acquisto degli immobili appartenenti alla stessa società” nel contratto preliminare di compravendita del 23 marzo 2015.

Riferirono, tra l’altro, che:

i) detta cessione, già oggetto dell’indicatopreliminare, era stata formalizzata nell’atto notarile del 16 aprile 2015, con cui il Mazzoni aveva ceduto le quote della menzionata società a Francesco Giunta, oltre che ai fratelli Massimo Giunta e Roberto Giunta, ma la parte acquirente ancora non aveva provveduto a versare il corrispettivo pattuito, non essendo scaduti i termini per il relativo pagamento; ii) con scrittura privata 14 aprile 2016, il Mazzoni aveva acquistato da Francesco Giunta l’intero capitale sociale della Belfriuli Parking s.r.l. al prezzo di € 2.000.000,00, corrispondendo la somma di € 1.200.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da detrarsi dal credito di € 1.572.756,47 vantato per la cessione delle quote della Immobiliare Val di Sole e, successivamente , Francesco giunta aveva provvedutoa versare al Mazzoni, a mezzo di bonifici bancari, la differenza tra il prezzo ancora dovuto per l’acquisto delle quote della Immobiliare Val di Sole s.a.s. e l’importo compensato per l’acquisto delle quote della società Belfriuli Parking s.r.l.

Conclusero, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l’intervenuto integrale pagamento. Italo Mazzoni, costituendosi in giudizio, eccepì l’invalidità della scrittura privata del 14 aprile 2016, affermando trattarsi di atto da lui sottoscritto in una situazione di incapacità naturale transitoria, indotta dall’assunzione del farmaco Kreppaper la cura dell’epilessia, che aveva alterato la sua capacità di intendere e di volere. Evidenziò, inoltre, che il prezzo indicato in detta scrittura era evidentemente iniquo, avendo ad oggetto tre autorimesse ubicate in una zona periferica di Milano.

Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo.

2. Il gravame promosso avverso tale decisione da Italo Mazzoni fu respinto dall’adita Corte di appello di Milano con sentenza dell’1 marzo 2024, n. 625, pronunciata nel contraddittorio la Immobiliare Val di Sole s.a.s. di Giunta Francesco C. e Francesco Giunta in proprio. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte:

i) diede atto, preliminarmente, che parte appellante non aveva impugnato la sentenza nella parte in cui era stata affermata l’infondatezza della domanda di annullamento della scrittura privata del 14 aprile 2016 per sua incapacità naturale e laddove era stata evidenziata la mancata contestazione del pagamento, attraverso bonifici, della somma residua ancora dovuta al Mazzoni per effetto della scrittura del 24 marzo 2015 azionata in via monitoria; ii) negò che le espressioni riportate dalla parte appellante esprimessero un valido disconoscimento della firma apposta alla scrittura di compravendita dell’aprile 2016; iii) opinò che, «a volere seguire la tesi dell’appellante, residuerebbe una contestazione sulla “validità del contenuto” della scrittura.

Anche in merito a tale contestazione non vengono forniti ulteriori chiarimenti, non avendo parte appellante corredato le sue affermazioni con ulteriori specificazioni concrete. Contestare il contenuto di una scrittura dattiloscritta senza mettere in dubbio la genuinità della sottoscrizione alla stessa apposta, significa, nella sostanza, contestare l’abusivo riempimentoabsque pactis (non essendo stata dedotta la presenza di alcun patto in senso contrario rispetto a quanto riportato nel documento)di un foglio sottoscritto in bianco», sicché, per privare detta scrittura del valore probatorio che le era proprio, sarebbe stata necessaria una querela di falso, mai proposta, invece, dal Mazzoni; iv) concluse affermando che «L’appello proposto deve, quindi, essere respinto senza che sia necessario esaminare l’aspetto relativo alla carenza di legittimazione della società, aspetto che risulta assorbito dalla reiezione dell’appello nel merito e nei confronti del quale il Mazzoni non nutre alcun interesse, in considerazione dell’accertato integrale pagamento del debito nascente dalla scrittura azionata in via monitoria.

In ogni caso si rileva, innanzi tutto, che, come già chiarito dal Tribunale, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dal Mazzoni in forza del preliminare di cessione delle quote della s.a.s. Val Di Sole di Mazzoni Italo C. stipulato in data 24.3.15, mentre è solo con l’atto notarile del 16.4.15 che è stata costituita la Immobiliare Val di Sole di Francesco Giunta C s.a.s.; inoltre, in tale ultimo atto, è Giunta Francesco, e non la società appena costituita, che ribadisce il suo impegno a pagare, entro un anno, l’importo corrispondente al finanziamento soci elargito da Mazzoni alla società Val di Sole di Mazzoni C.».

Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso Italo Mazzoni, rappresentato d a lla procuratrice generale Gigliola Mazzoni Manieri , affidandosi a due motivi, il primo dei quali articolato in plurimi profili. Hanno resistito, con unico controricorso, Immobiliare Val di Sole di Francesco Giunta C. s.a.s. e Francesco Giunta in proprio. Il 23/24luglio 2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 3/4 settembre 202 4 , il Mazzoni, rappresentato dalla suddetta procuratrice generale,ha chiesto la decisione del suo ricorso .

Sono state depositate memorieex art. 380 - bis .1 cod. proc civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata:

i) in primis, «per violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver errato il Giudice del merito nella interpretazione del “fatto processuale” circa la validità e ritualità del disconoscimento della scrittura privata, non avendo tenuto conto nella sua decisione di tutte “le prove proposte dalle parti”, incorrendo in tal modo in un error in procedendo. In particolare, si contesta alla corte di appello di non aver considerato, nell’accertamento del suddetto fatto processuale, una prova documentale offerta dalla difesa del Sig. Mazzoni, richiamata e fatta propria dal difensore nella prima difesa utile e regolarmente acquisita nel processo di primo grado, ovvero la dichiarazione autografa del Sig.

Italo Mazzoni del 7.11.2019, prodotta nel giudizio di primo grado dalla difesa dell’opposto […] e che non lasciava dubbio alcuno circa la volontà processuale della parte opposta di disconoscere la scrittura privata del 14.04.2016 prodotta dagli opponenti (Motivo di ricorso formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)»; ii) di conseguenza, per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 183, 214, 216 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di Appello utilizzato come prova la scrittura privata del 14.04.2016 benché il Sig.

Italo Mazzoni avesse disconosciuto l’autenticità delle pretese sottoscrizioni ivi apposte ed a lui riconducibili. […] (Motivo di ricorso formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)»; iii) in subordine, per «violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per “motivazione apparente”, non essendo indicato nella sentenza impugnata il criterio logico che ha condotto la Corte di Appello di Milano alla formazione del proprio diverso convincimento circa il fatto processuale della validità del disconoscimento effettuato dal Sig. Mazzoni (Motivo di ricorso formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)».

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313 c.c. e ss. (Motivo di ricorso formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)», per avere la sentenza impugnata «fatto mal governo della disciplina codicistica circa la responsabilità del socio accomandatario nella società in accomandita semplice». In particolare, viene contestata esclusivamente l’affermazione della corte territoriale secondo cui, «In ogni caso si rileva, innanzi tutto, che, come già chiarito dal Tribunale, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dal Mazzoni in forza del preliminare di cessione delle quote della s.a.s. Val Di Sole di Mazzoni Italo C. stipulato in data 24.3.15, mentre è solo con l’atto notarile del 16.4.15 che è stata costituita la Immobiliare Val di Sole di Francesco Giunta C s.a.s.; inoltre, in tale ultimo atto, è Giunta Francesco, e non la società appena costituita, che ribadisce il suo impegno a pagare, entro un anno, l’importo corrispondente al finanziamento soci elargito da Mazzoni alla società Val di Sole di Mazzoni C.». 3.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che «Questa doglianza è complessivamente insuscettibile di accoglimento posto che:

i) il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tale essendo l’art. 115 cod. proc. civ. richiamato nella rubrica del primo profilo del motivo in esame) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, – come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 5375 del 2024 (cfr. in motivazione, dove si richiamano, in senso analogo, Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023. Nello stesso senso vedasi anche la più recente Cass. n. 11069 del 2024) – un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposted'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr.

Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; ii) essa non si confronta adeguatamente con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, rinvenibile nell’assunto secondo cui, da un lato, quanto esposto dal difensore del Mazzoni nella sua comparsa di costituzione in primo grado non poteva ritenersi configurare un valido disconoscimento della firma del Mazzoni medesimo apposta alla scrittura di compravendita dell’aprile 2016, mentre, dall’altro, anche a voler seguire la tesi dell’appellante, la contestazione della validità del contenuto di quest’ultima, equivalendo, sostanzialmente, alla prospettazione di un suo abusivo riempimento absque pactis, avrebbe imposto, per privare detta scrittura del valore probatorio che le era proprio, una querela di falso, mai proposta, invece, dal Mazzoni; iii) come affatto condivisibilmente ritenuto da Cass. n. 16057 del 2016 (cfr. in motivazione), “il disconoscimento, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza: ma la relativa valutazione si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (e plurimis, Cass. 20 agosto 2014, n. 18042).

E - in tema d'interpretazione degli atti processuali - la pa rte, che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, dovendo indicare altresì il ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione (fra le altre, Cass. 18 marzo 2014, n. 6226; 21 luglio 2003,n. 11343)”; iv) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. (invocato nella rubrica del secondo profilo del motivo in esame) si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 15032 e 10794 del 2024;

Cass. n. 9021 del 2023; Cass.n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), da rapportarsi, peraltro, al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa in data 1 marzo 2024;

v) laddove lamenta un vizio motivazionale (cfr. il terzo profilo della doglianza in esame), mostra di non considerare che la corte distrettuale ha chiaramente argomentato le ragioni fondanti il proprio convincimento, dovendosi qui ricordare che, come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovveroli indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.

Cass. nn. 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass.n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017)». La medesima proposta, poi, quanto al secondo motivo di ricorso, ha ritenuto che «Questa doglianza è manifestamente inammissibile, posto che la corte distrettuale, ancor prima di procedere all’appena riportata affermazione, ha opinato che “L’appello proposto deve quindi essere respinto senza che sia necessario esaminare l’aspetto relativo alla carenza di legittimazione della società, aspetto che risulta assorbito dalla reiezione dell’appello nel merito e nei confronti del quale il Mazzoni non nutre alcun interesse, in considerazione dell’accertato integrale pagamento del debito nascente dalla scrittura azionata in via monitoria”.

Pertanto, non risultando essere stato minimamente contestato quest’ultimo assunto, agevolmente qualificabile come ulteriore ed autonomaratio decidendi posta da quella corte a fondamento della sua pronuncia reiettiva del gravame del Mazzoni, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5102 del 2024;

Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass.n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017)».

4. Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì evidenziando che le stesse nemmeno risultano efficacemente confutate nella memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. della parte ricorrente del4 settembre 2025. 4.1. Invero, con riguardo al primo motivo di ricorso, in quella sede si è insistito sul rilievo per cui, « In verità, come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso, l’impugnazione ruota intorno a una questione di natura squisitamente processuale: la Corte territoriale ha completamente omesso di considerare un fatto processuale rilevante (rectius: decisivo), ovverosia il deposito, nel fascicolo di primo grado, del documento autografo del 7 novembre 2019 (cfr. all. 3 “lettera scritta di proprio pugno dal Sig.

Mazzoni”) contenente il disconoscimento formale, inequivoco e tempestivo da parte del Sig. Mazzoni della scrittura privata del 14 aprile 2016, su cui si è invece fondata l’intera motivazione della sentenza gravata», per poi trarne la conseguenza che «Non è dunque la valutazione del contenuto delle prove a essere posta in discussione dall’odierno Ricorrente, ma la legittimità dell’utilizzazione di un documento (scrittura privata del 14 aprile 2016) che, a seguito del disconoscimento e della mancata proposizione di un’istanza di verificazione da parte della Resistente, doveva considerarsi inutilizzabile.

Il vizio, in altri termini, attiene all’omessa considerazione di una prova documentale offerta dalla difesa del Sig. Mazzoni». Tuttavia, non è assolutamente vero che la corte distrettuale abbia omesso l’esame del « fatto processuale rilevante ( rectius : decisivo » ) suddetto. Tanto , infatti, emerge chiaramente proprio dai già riportati passaggi motivazionali della sentenza impugnata (cfr. § 2 dei “Fatti di causa”) in cui la corte d’appello ha esaurientemente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non configurabile un valido ed efficace disconoscimento della sottoscrizione apposta dal Mazzoni alla scrittura privata del 14 aprile 2016 nel contenuto del documento autografo del Mazzoni stesso del 7 novembre 2019, da ciò logicamente desumendosi l’avvenuto esame, ad opera della medesima corte, anche di quest’ultimo documento oltre che la insussistenza della necessità della verificazione di quella sottoscrizione.

È palese, in realtà, che la doglianza di cui al primo motivo di ricorso si risolve nella contestazione del significato e, conseguentemente, del valore probatorio, che la corte territoriale ha inteso attribuire al menzionato scritto del Mazzoni del 14 novembre 2019. Da un lato, dunque, ove ciò volesse considerarsi come l’avvenuta deduzione di un travisamentodella prova, tanto non riguarderebbe il fatto processuale, ma quello sostanziale del contenuto del documento che –in tesi -conterrebbe il disconoscimento (negato, invece, dalla sentenza impugnata), ragion per cui il vizio avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c od. proc. civ. ( cfr .

Cass. , SU , n. 5792 del 2024) , motivo, però, inammissibile nella specie essendosi al cospetto di una fattispecie di cd. doppia conforme. Dall’altro, ed in ogni caso, occorre ricordare che, come già correttamente evidenziato nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la valutazione circa la specificità e la determinatezza del disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie,congruamente e logicamente motivato (cfr., e plurimis, Cass. n. 18042 del 2014, ribadita, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 16057 del 2016). 4.2.

Con riguardo al secondo motivodi ricorso, invece, ribadita la qui condivisa conclusione rinvenibile, sul punto, nella proposta ex art. 380 - bis cod. proc civ., è intuitivo che la declaratoria di inammissibilità della precedente doglianza, rende privo di qualsivoglia rilievo l’assunto del Mazzoni secondo cui egli «ha espressamente impugnato il capo della sentenza che ha deciso nel merito l’appello. Ne deriva che, in forza dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, co. 1, c.p.c., l’impugnazione del capo principale travolge automaticamente anche il capo accessorio che da esso dipende, quale è appunto l’assorbimento della questione di legittimazione passiva della società» (cfr. pag. 6 della sua memoria del 4 settembre 2025).

5. Resta solo da dire, infine, che l’avvenuta produzione, da parte del Mazzoni, contestualmente alla sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 4 settembre 2025, di una “memoria ex art. 121 c . p . p .”, relativa ad un procedimento penale,e di un “ parere tecnico in materia grafica - grafologica ”, datato10 luglio 2025, si rivela manifestamente inammissibile perché trattasi di documentazione chiaramente non rientrante nel perimetro di quelloil cui deposito è consentito dall’art. 372 cod. proc. civ.

6. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di Italo Mazzoni, rappresentato dalla procuratrice generale Gigliola Mazzoni Manieri, deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute daicostituitasi controricorrenti (costituenti un’unica parte). 5.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr.

Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta”, pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), ilricorrente suddetto, così come rappresentato, va condannato, nei confronti deicontroricorrenti, al pagamento della somma equitativamente determinata di € ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 5.2.

Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimoricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Italo Mazzoni, rappresentato dalla procuratrice generale Gigliola Mazzoni Manieri, e lo condanna al pagamento, in favore deicostituitisi controricorrenti (costituenti un’unica parte), delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il medesim o ricorrente, così come rappresentato , al pagamento della somma di € 15.000 ,00 in favore de i costituit i si controricorrenti, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a