Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25901/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by parties with mutual expense compensation under Article 390 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25901/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Perugia Court of Appeal judgment extinguished due to the parties' mutual withdrawal. Stefania Cecere and Christian Agresti formally renounced their appeal and the associated procedural acts, to which the respondent Unicredit s.p.a. agreed. The Court ruled that this withdrawal was valid and sufficient to terminate the case without needing a separate ruling on costs, as the parties had already agreed to fully compensate each other.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A party's withdrawal of a cassation appeal, even if occurring after a request for early case termination, validly extinguishes the proceedings if the opposing party consents and expenses are mutually compensated.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal mutual expense compensation extinction of proceedings cassation procedure early termination proposal erede legittimo legatario assegnante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 96, commi 3 e 4 cod.proc. civ.
Stante la ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, sono inapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod.proc.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
18671 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Il 29 settembre 2024 è deceduta la Ciccolella, lasciando quale suo unico erede il proprio figlio Christian Agresti, il quale si è costituito in questa sede; Il 17 dicembre 2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod.
art. 390 cod.proc. civ
Il 21 maggio del 2025, ancor prima della comunicazione (risalente al successivo 30 maggio 2025) della fissazione della odierna adunanza camerale, la Cecere e l’Agresti hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod.proc.
art. 391 cod. proc. civ
civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18671 del 2025
(cfr., amplius, Cass. n. 18671 del 2025).
Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024
18671del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass.
Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023
33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass.
Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022
33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass.
Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021
32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.
Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020
36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17162/2024r.g. proposto da: CECERE STEFANIA ed AGRESTI CHRISTIAN, quest’ultimo quale unico erede di Anna Ciccolella, rappresentati e difes i , giusta procure speciali allegate, rispettivamente, al ricorso introduttivo ed alla comparsa di costituzione depositata il 23 gennaio 2025, dall’Avvocato Fabrizio Ceppi , presso il cui studio elettivamente domicilianoin Perugia, alla via Favorita n. 9. - r icorrent i - contro UNICREDIT s.p.a., e per essa, quale sua mandataria, DOVALUE s .p. a . (denominazione assunta da D OBANK s .p. a . già UNICREDIT CREDI T MANAGEMENT BANK s.p.a.), quest’ultima con sede in Verona, al v iale dell’Agricoltura n. 7, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Piera Lucia, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’Avvocato Gianluca Cesarini , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata (gianluca.cesarini@avvocatiperugiapec.it) elettivamente domicilia. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 304/2024, della CORTE DI APPELLO DI PERUGIAdepositata in data 06/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/09/2025dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Stefania Cecere ed Anna Ciccolella hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 29 aprile/6 maggio 2024, n. 304, affidandosi ad un motivo. Si è costituita, con controricorso, Unicredit s.p.a. tramite la sua mandataria doValue s.p.a. Il 29 settembre 2024 è deceduta la Ciccolella, lasciando quale suo unico erede il proprio figlio Christian Agresti, il quale si è costituito in questa sede; Il 17 dicembre 2024, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza del 25 gennaio 2025, la Cecere e l’Agresti hanno chiesto la decisione del loro ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il 21 maggio del 2025, ancor prima della comunicazione (risalente al successivo 30 maggio 2025) della fissazione della odierna adunanza camerale, la Cecere e l’Agresti hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod.proc. civ., al loro ricorso ed agli atti del relativo procedimento, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio. La controricorrente ha aderito a tale rinuncia. RITENUTO CHE 1. La rinuncia suddetta, benché intervenuta nell’ a mbito della sequenza procedimentale determinata dalla precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale e d idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con sottrazione del ricorso all’applicabilità del comma 3 dell’art. 380-biscod. proc. civ. (cfr., amplius, Cass. n. 18671 del 2025).

2. Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,senza necessità di pronuncia sulle relative a spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.

3. Stante la ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, sono inapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod.proc. c iv . ( cfr . Cass. n. 18671 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 18671del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della