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Ordinanza Interlocutoria — n. 25720/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses jurisdictional appeal due to missing prosecutor conclusions under Art. 380ter CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25720/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the jurisdictional appeal filed by the Giannini siblings against the Court of Appeal's decision on arbitration award jurisdiction. The lower court had declared the case litispendent with a prior Rimini tribunal proceeding and ordered its cancellation. The Supreme Court ruled that the appeal was procedurally incomplete because the prosecutor's conclusions required by Article 380ter of the Code of Civil Procedure were absent from the file. Consequently, the case was remitted to the new docket for the prosecutor to submit the necessary conclusions before any further ruling.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 380ter c.p.c.: A regulation of jurisdiction appeal is inadmissible and must be remitted for a new docket if the prosecutor's conclusions required by Article 380ter of the Code of Civil Procedure are missing from the file.

Parole chiave

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jurisdictional appeal litispendence declaration prosecutor conclusions Article 380ter CPC remittal to new docket declinatoria di competenza opposizione al divorzio impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p.c.
Art. 380ter c.p.c.
art 380 ter c.p
La Corte rilevato che mancano agli atti le conclusioni del pubblico ministero necessarie ai sensi dell’art 380 ter c.p.c.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAURA TRICOMI Presidente GIULIA IOFRIDA Consigliere ALESSANDRA DAL MORO Consigliere MAURA CAPRIOLI Consigliere Rel. RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere Oggetto: ARBITRATO LODO Ud.11/09/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza ex ar.42 c.p.c. iscritto al n. 26925/2024 R.G. proposto da: GIANNINI RINALDA, elettivamente domiciliato in CESENATICO VIA MAZZINI 9, presso lo studio dell’avvocato GUSELLA GIOVANNI LORENZO (GSLGNN53P10C574Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIANNINI IVANA, GIANNINI IVAN, elettivamente domiciliati in SAVIGNANO VICOLO GREGORINI, 2 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato RAVAGLI FABRIZIO (RVGFRZ70A10C573B) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIPPONE PAOLO Numero registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 (GPPPLA63R10A952H) -controricorrenti- avverso il decreto di estinzione della CORTE D'APPELLO BOLOGNAn. cronol. 3958/2024 depositato il 05/11/2024, in proc. n.r.g. 721/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. CONSIDERATO CHE: Con decreto nr 3958/2024 la Corte di appello di Bologna dichiarava la litispendenza tra il procedimento relativo all’impugnazione del lodo arbitrale promosso da Rinalda Giannini nei confronti di Ivan Giannini e Ivana Giannini e il procedimento avente lo stesso oggetto pendente presso il Tribunale di Rimini la causa n. 1216/2024, iscritta al ruolo del predetto Ufficio giudiziario in data 29 aprile 2024 (e dunque necessariamente instaurata con atto di citazione precedentemente notificato), anteriormente all’instaurazione del presente giudizio (promosso con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 e iscritto a ruolo in pari data) e ordinava la conseguente cancellazione dal ruolo.

Avverso tale decreto Ivan Giannini e Ivana Giannini hanno proposto regolamento di competenza ex art.42 c.p.c. sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso Rinalda Giannini. Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza camerale. La Corte rilevato che mancano agli atti le conclusioni del pubblico ministero necessarie ai sensi dell’art 380 ter c.p.c. rinvia la causa a nuovo ruolo, per l’acquisizione. Numero registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria per i relativi incombenti.

Così deciso in Roma, 11.09.2025 Il Presidente (Laura Tricomi) Numero registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025