Cassation court dismisses appeal against appellate judgment due to null notification of appeal act to wrong lawyer email.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the appellate judgment because the notification of the appeal act to the defendant's lawyer was invalid. The defendant argued the appeal was properly served via a specific email address, but the court found this address did not match the one registered in the official ReGIndE database. Consequently, the court ruled the notification null and void, leading to the cassation of the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012; The digital domicile for lawyers corresponds exclusively to the PEC address registered in the ReGIndE, making any notification to a different address null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7000/2024 R.G. proposto da AGOS DUCATO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIO GALLO N. 102-SC. A, presso lo studio dell’avvocato POLESE FABRIZIO rappresentato e difeso dall'avvocato DONVITO ANTONIO -ricorrente- contro BANCO BPM S.P.A., CUTULI ENNIO. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 646/2023 depositata il 19/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da Ennio Cutuli contro il Banco Popolare Siciliano soc. coop. volta ad ottenere la condanna al pagamento di € 10.196,07 a titolo di responsabilità civile ex art.2043 c.c. per i danni subiti per operazioni bancarie non autorizzate ed effettuate da terzi a seguito di clonazione della propria carta di credito. 2.- La Corte d’appello ha accolto il gravame e condannato BPM s.p.a. (succeduto al Banco Popolare Siciliano) a pagare la somma di € 960,00 oltre interessi e spese di lite; ha, inoltre, condannato Agos Ducato s.p.a. a manlevare la prima, che l’aveva chiamata in garanzia quale emittente la carta di credito clonata e che, perciò, trasmetteva mensilmente gli ordini di addebito sul conto corrente acceso dall’avv.
Cutuli presso BPS in esecuzione dell’autorizzazione continuativa conferitagli dal correntista (c.d. R.I.D.), dunque quale soggetto cui spettava controllare le singole operazioni di pagamento. 3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agos Ducato s.p.a. affidandolo ad un unico motivo. Tanto Banco Popolare di Milano s.p.a. che Ennio Cutuli sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. poiché la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della sentenza n. 646/23 della Corte d’appello di Messina a seguito della comunicazione inviata dall’avv.
Campo, difensore di Banco BPM, trasmessa con posta certificata in data 23 febbraio 2024, giacché l’atto di appello che si affermava notificato ad Agos Ducato s.p.a., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non le era stato notificato per un errore nell’indirizzo della posta elettronica del difensore.
2. il motivo è fondato. Dalla relata di notifica risulta che l’appellante sig. Cutuli ha notificato l’atto di appello a “Agos Ducato s.p.a. In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Bernina 7 domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, via San Liberale n. 15 nello studio dei procuratori costituiti avv. Marco Cannata ed Antonio Donvito all’indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (ini-pec)” (doc.
6) L’indirizzo del difensore asseritamente estratto da INI-PEC non corrisponde però a quello che risulta registrato in detto portale (così come risultante dalla copia allegata agli atti sub. doc.
7) sul quale, invero, è indicato il corretto indirizzo di posta certificata del difensore , come del resto su ReGIndE(doc. 8); detto indirizzo risulta anche nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano (doc.
9) e dagli atti del giudizio di primo grado (vedasi comparsa di costituzione sub doc. 3). Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare pervenendo alla conclusione che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 2017;
Cass. n. 13224/2018). In continuità con detto orientamento è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia.
Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/'l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)" (Cass. n. 3709/2019). L’errata indicazione in questione ha comportato la nullità della notifica dell’atto di appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata emessa nei confronti di Agos Ducato s.p.a. senza che fosse stata verificata la corretta instaurazione del contraddittorio. 3.- Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente