Italian court dismisses appeal due to accepted withdrawal, extinguishing proceedings without cost ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation extinguished the proceedings following the appellant's accepted withdrawal of the appeal. The appellant, Fersalento S.r.l., formally renounced the recourse against the lower court's decision, an act accepted by the respondent, Consorzio Stabile T Tin Amministrazione Straordinaria. Consequently, the court ruled that no decision on litigation costs is required under Article 391 of the Code of Civil Procedure when a withdrawal is accepted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: When a party withdraws an appeal and the withdrawal is accepted by the opposing party, the proceedings are extinguished without a ruling on litigation costs, and the uniform contribution is not doubled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9069/2018 R.G. proposto da Fersalento S.r.l., elettivamente domiciliato in R oma, via G. Nicoteran. 31, presso lo studio del l’avv. Francesco Astone, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Consorzio Stabile T Tin Amministrazione Straordinaria, elettivamente domiciliatoin Roma, via Gramsci n. 54 , presso lo studiodell’avv. Francesco Arangio, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron. n. 596 /20 1 9 de l Tribunale di Roma , depositatoil 7.2 . 20 1 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che il difensor e del la ricorrente ha depositato in data 14.5.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte personalmente e – per accettazione – dal controricorrente e dal suo difensore; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia della ricorrente accettata dal controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) ; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Rom