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Ordinanza — n. 25697/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely criticizes the trial court's merit assessment rather than citing a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25697/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a disagreement with the trial court's substantive evaluation of the artisanal privilege. The appellant argued the court failed to examine the technical expert report, but the court found the lower tribunal had explicitly considered the report and provided reasoned grounds for its divergent conclusion. Consequently, the appeal was rejected as it constituted an impermissible challenge to the merits rather than a valid legal objection.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot be asked to review the substantive examination of facts or the merit of the judgment; a complaint alleging an omitted examination of a technical expert report is inadmissible if the lower court has actually considered the report and provided reasoned grounds for a different conclusion.

Parole chiave

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omitted examination technical expert substantive review inadmissible artisanal privilege assessment merit review cassation technical report consideration aiuti alle imprese in difficoltà ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
svolta nel giudizio di opposizione e quindidi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.
Art. 2751-bis, n. 5 c.c.
in liquidazione , per un creditodi € 7.372,92, chiedendo il riconoscimento del privilegio spettante all’impresa artigiana ai sensi dell’art. 2751-bis, n.
Law n. 443 of 1985
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 of 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18598/2020
civ., risolvendosi … nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti» (Cass. n. 18598/2020; conformiCass.
Cass. nn. 13770/2018
Cass. nn. 13399/2018
Cass. nn. 6322/2023
Cass. nn. 8584/2022
Cass. n. 12387/2020
Cass. S.u. n. 8053/2014
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1844/2019 R.G. proposto da Paolieri Paolo C.S.a.s. , elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell ’ avv. Gi ammaria Camici, rappresentatae difesa dall’avv. Roberto Montini -ricorrente - contro Fallimento Tulipano Group S. r . l . in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 72 , presso lo studio dell’avv. Bernardo De Stasio, rappresentato e difesodall’avv. Sara Mancini -controricorrente - avverso il decretocron. n. 7875/2018, depositato dal Tribunale di Prato il21.11 .2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Paolieri Paolo C.S.a.s., esercente l’attività di cernita di stracci e cascami,presentò domanda di ammissione al passivo del fallimento Tulipano Group S.r.l. in liquidazione , per un creditodi € 7.372,92, chiedendo il riconoscimento del privilegio spettante all’impresa artigiana ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. A fronte dell’ammissione del credito in chirografoda parte delgiudice delegato, la ricorrente propose opp osizione allo stato passivo, che venne a sua volta respinta dal Tribunale di Prato. Contro il decretodel Tribunale , Paolieri Paolo C .

S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa un solo motivo. Il fallimento Tulipano Group S.r.l. in liquidazione si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia l’ « omesso esame della c.t.u. svolta nel giudizio di opposizione e quindidi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.)».

La ricorrente si duole che il Tribunale si sia discostato dalle conclusioni cui era giunta la nominata consulen te tecnica d’ufficioe invoca quella giurisprudenza secondo cui «il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi … nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti» (Cass. n. 18598/2020; conformiCass. nn. 13770 /2018; 13399 /2018 ; contra Cass. n n . 6322/2023; 8584/2022;12387/2020).

2. Il motivo, e quindi il ricorso,è inammissibile. 2.1. Il principio affermato dalla giurisprudenza invocata da Paolieri Paolo C. S.a.s. si applica, laddove condiviso, al caso in cui il giudice del merito «non fa alcun cenno alla consulenza tecnica disposta ed espletata …, che risulta, quindi, implicitamente e immotivatamente disattesa» ( cos ì Cass. n. 18598/2020, cit.). Viceversa, nel decreto qui impugnato, il tribunale ha non solo menzionato, ma anche ben preso in considerazione la consulenza tecnica d’ufficio, utilizzando i numeri del bilancio della ricorrente in essa riportati e ritenuti rilevanti al fine esprimere il giudizio sulla natura artigiana o meno dell’impresa ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. e delle disposizioni di legge ivi richiamate(in particolare, legge n. 443 del 1985e successive sue modificazioni). 2.2.Vero è che il Tribunale di Prato si è dichiaratamente discostato dalla conclusione cui era giunta la consulente tecnica d’ufficio in merito alla prevalenza del fattore lavoro rispetto al fattore capitale e, quindi, alla spettanza del privilegio.

Ma è evidente che una decisione del giudice del merito difforme rispetto a quella che sarebbe stata prevedibile in base all’opinione espressa dal c.t.u. , oltre ad essere del tutto fisiologica, è anche un’evenienza ben diversa dal denunciato omesso esame della consulenza. Con la conseguenza che il ricorso, seppure proposto nei termini apparentidi una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, si risolve, in realtà, nella inammissibile richiesta alla Corte di Cassazione di una revisione dell’esame che il giudice del merito ha già doverosamente effettuato. 2.3.

Si aggiunga, sebbene il ricorso non sia proposto nei termini di una denuncia di omessa motivazione (nei limiti in cui questa può essere censurata in sede di legittimità: v. Cass. S.u. n. 8053/2014), che il Tribunale di Prato ha ampiamente e coerentemente motivatola ragione del suo dissenso rispetto alla conclusione cui era giunta la c.t.u.In particolare, ha dato deciso rilievo al costo sostenuto per la remunerazione di lavorazioni esterne (€ 1.030.403), di cui, secondo la consulente tecnica , non si sarebbe dovuto tenere conto.Quanto poi al prospettato criterio alternativo della comparazione qualitativa (e non solo quantitativa) per valutare il rapporto tracapitale e lavoro quali fattori di produzione, il Tribunale di Prato ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto inapplicabile la giurisprudenza consolidatasi con riferimento alle specifiche caratteristiche di determinati settori produttivi, come quello dell’oreficeria.

Anche sotto questo profilo si deve pertanto ribadire che l’effettivo contenuto della doglianza avanzata dalla ricorrente risulta essere una critica all’esame del merito e al suo risultato, che non è consentita in sede di controllo di legittimità.

3. Dichiaratoinammissibile il ricorso, le spesedel presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma