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Ordinanza — n. 25535/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects appeal against revocation of adult child's maintenance due to proven economic independence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25535/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by a father against the appellate court's decision to revoke maintenance payments to his 25-year-old son. The father argued for continued support, but the court found the son had achieved economic independence through his own business activities since 2019. Consequently, the court upheld the revocation of the maintenance obligation, ruling that the legal requirement for parental support ends once the child demonstrates self-sufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.c.; Art. 147 c.c.: The obligation of parents to maintain adult children persists until the child proves economic independence, requiring a factual assessment of professional competence and personal conduct rather than automatic cessation at majority.

Parole chiave

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maintenance obligation adult child support economic independence parental duty revocation of maintenance domicilio separato abitazione individuale attribuzione dell'abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 336 c.p.c.
Art. 147 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 15/02/2012, n. 2171
Cass., Sez. VI, 15/02/2012, n. 2171;Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773
2171;Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773 ; 2023 nr 3769).
Cass., Sez. I, 3/12/2021, n. 38366
Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12952
Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088
12952;Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088).
Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585
Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n.
Cass., Sez. I, 28/01/2008, n. 1761
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19609/2024 R.G. proposto da elettivamente domiciliati in TORINO VIA BOTERO 16 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AGERLI MASSIMO (GRLMSM75A24L219O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OREGLIA MASSIMO (RGLMSM46M04L219E) -ricorrente- contro , elettivamente domiciliato in TORINO CORSO MARCONI 7, presso lo studio dell’avvocato IRRERA MAURIZIO (RRRMRZ58P17L219C) che lo rappresenta e difende L.M. E.Y. S.R. -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO TORINO n. 107/2024 depositata il 21/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Considerato che: La Corte di appello di Torino, nell’ambito dei procedimenti di reclamo poi riuniti promossi autonomamente da (R.G. 107/24) e da (R.G. 108/24), rispettivamente, figlio e padre, nei riguardi di avverso il provvedimento del Tribunale di Torino con cui era stata revocata l’assegnazione della casa coniugale al padre nel quadro del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, li rigettava. Osservava che entrambi i reclamanti avevano chiesto la conferma di tale assegnazione disposta in sede di divorzio; che sussisteva la legittimazione ad agire del figlio in quanto il provvedimento di reclamo era stato pronunciato anche nei suoi confronti ed era configurabile un interesse ad agire in capo all’attuale convenuta, sig.ra , la quale aveva già in primo grado tale interesse ad agire per richiedere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge, sig. , in quanto peraltro unica legittimata a tale azione e soggetto che vantava un interesse concreto alla stessa, seppur mediato attraverso la sua partecipazione societaria nella società semplice Freilino, L.M.

E.Y. S.R. S.R. E.Y. proprietaria dell’immobile in questione, ciò anche al fine di una successiva eventuale domanda di vendita dello stesso. Il giudice del reclamo condivideva le valutazioni espresse dal primo Giudice, essendo il focus della questione unicamente la ritenuta già raggiunta indipendenza economica in capo al figlio delle parti, sig. ,attualmente di 25 anni, il quale già dal 2019, dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, aveva deciso, grazie certamente al supporto morale ed economico del padre e della zia paterna, di dedicarsi, come da tradizione familiare, all’attività di impresa e ciò attraverso l’impresa individuale “”, attività caratterizzata, tra l’altro, per espressa ammissione delle parti, da conduzione di campagne di marketing (nel settore della vendita all’ingrosso e commercializzazione di bevande alcoliche), svolte anche attraverso l’utilizzazione dell’immobile familiare in questione, consistente in una villa di prestigio con ampio parco, particolarmente adatta a fini pubblicitari.

Evidenziava che la “ ” aveva sede legale nel predetto immobile familiare, il quale quindi veniva usato a scopo imprenditoriale, utilizzo che è all’evidenza estraneo a quelle finalità di tutela dell’habitat domestico e degli affetti familiari della prole. Osservava che nella specie che aveva ormai da tempo raggiunto la maggiore età (essendo nato nel 1999) e già dal 2019, dopo il diploma superiore, aveva scelto la propria strada quale imprenditore, attualmente nel campo della commercializzazione e marketing di bevande alcoliche; lo stesso aveva svolto anche esperienze all’estero nel settore e risultava quindi ormai dotato da anni di esperienza professionale.

Avverso tale decreto ed hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui Laura L.M. L.M. E.Y. L.M. ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per conflitto di interessi tra le parti e per non autosufficienza del medesimo ai sensi dell’art. 366 c.1, n. 6 c. I ricorrenti hanno depositato memoria integrativa in vista dell’udienza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 costituzione, 337 - sexies, 337 - septies c.c. in relazione all'art. 360, 1° comma n. 3 c .p. c per non avere la Corte di appello dato rilievo rilevanza alla circostanza della volontaria assunzione da parte di , anche al di là dell'obbligo sancito dalla sentenza definitiva di divorzio, dell'onere del mantenimento del figlio sino al completamento del di lui percorso di formazione ed apprendimento.

Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione solo apparente su di un punto decisivo della controversia (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) per avere la Corte sancito in maniera del tutto assiomatica, la perfetta equivalenza tra “ingresso nel mondo del lavoro” e raggiungimento dell'indipendenza economica, senza necessità di indagine alcuna volta ad accertare l'effettivo conseguimento, da parte di , di un livello reddituale tale da consentirgli un'esistenza libera e dignitosa. Con un terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 337-sexies, 43, 2196 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto che fosse venuta meno la natura della casa coniugale per il solo S.R.

E.Y. L.M. L.M. fatto che in detto immobile era stata stabilita la sede sociale “la (ditta sotto la quale esercita la propria attività, n.d.r.) ha altresì sede legale nel predetto immobile familiare il quale viene usato palesemente a scopo imprenditoriale malgrado fosse un fatto incontestato, da un lato, la concreta e costante utilizzazione dell'immobile come “casa familiare” da parte dell'intero nucleo convivente già fin da prima della crisi coniugale, e dall'altro la perdurante convivenza di con il resto della famiglia. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente la quale ritiene che i due ricorrenti in quanto portatori di istanze confliggenti non avrebbero potuto conferire con un unico atto ad un medesimo difensore il mandato ad litem.

Detta eccezione è stata sollevata sul presupposto che il figlio goda di un diritto al mantenimento azionabile contro il padre le cui sorti dipenderebbero dal procedimento di legittimità. L’interesse del padre – si sostiene – sarebbe quello di vedersi revocato detto contributo. In proposito va osservato che, diversamente da quanto affermato nel controricorso, nel presente giudizio non si discute di contributo di mantenimento del figlio da parte del padre, ma solo di revoca della assegnazione della casa familiare. Costituisce infatti un dato incontroverso che il padre - che ha sempre sostenuto, anche nei gradi di merito, la tesi della permanenza della assegnazione della casa coniugale –non metta in discussione il “perdurante mantenimento di da parte del genitore convivente” (così il ricorso, a ag. 6).

OM L.M. L.M. L.M. I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto per l’intima connessione sono infondati La Corte di appello ha rilevato che sig. , attualmente di 25 anni, aveva deciso già dal 2019, dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, grazie certamente al supporto morale ed economico del padre e della zia paterna, di dedicarsi, come da tradizione familiare, all’attività di impresa e ciò attraverso l’impresa individuale “ attività caratterizzata, tra l’altro, per espressa ammissione delle parti, da conduzione di campagne di marketing svolte anche attraverso l’utilizzazione dell’immobile familiare in questione, consistente in una villa di prestigio con ampio parco, particolarmente adatta a fini pubblicitari.

Ha quindi ritenuto che il predetto fosse dotato già da anni di una esperienza professionale arricchita da esperienze all’estero e fosse entrato a pieno titolo anche per il contributo economico familiare nel mondo del lavoro; ciò anche a prescindere, dall’eventuale andamento nel tempo, positivo o negativo (come sempre è possibile, indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto che la esercita), dell’attività di impresa, ormai comunque ampiamente avviata dal sig. . La Corte di appello ha accertato l'assenza dei presupposti richiesti ai fini della permanenza dell’obbligo di mantenimento , alla luce delle risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che si è inserito nel mondo del lavoro, con accertamento che non è efficacemente contrastato dai ricorrenti che propongono personali prospettazioni e critiche non accompagnate dall'indicazione - in osservanza dell'onere di specificità - di specifici L.M.

L.M. L.M. [...] elementi probatori tempestivamente allegati a sostegno in fase di merito, atti a contrastare tale conclusione, e non esaminati. La Corte di merito ha spiegato in modo chiaro e compiuto le ragioni del proprio convincimento in ordine ai motivi che hanno indotto a confermare la revoca del contributo del mantenimento in favore del figlio ultra maggiorenne, con un percorso argomentativo certamente superiore alla soglia del "minimo costituzionale", consentendo così il controllo sull'esattezza e sulla logicità della motivazione, sicché non ricorre il vizio motivazionale denunciato.

La decisione si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr.

Cass., Sez. VI, 15/02/2012, n. 2171;Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773 ; 2023 nr 3769). E’ stato chiarito infatti, nell'ambito di tale orientamento, che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr.Cass., Sez.

I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016, n. 12952;Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088). E’ stato altresì precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.

Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761). Il terzo motivo, con cui si censura una ratio ulteriore e ad abundantiam,resta assorbito. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte –rigetta il ricorso; – condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente che si liquidano in complessive € 5000,00 oltre esborsi nella misura di € 200,00 accessori di legge ed al 15% per spese generale; – dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa