Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinct and awards costs to opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the civil appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Dal Pino, had previously filed a recourse against a lower court judgment involving the defendant Giorgio and the company So.Co.Da.P. SRL, but subsequently submitted a withdrawal that met statutory requirements. The court ruled that the withdrawal satisfied the conditions of the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a civil appeal extinct upon the appellant's valid withdrawal, provided the withdrawal meets the statutory requirements of the Civil Procedure Code.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19735/2022 R.G. proposto da: DAL PINO AMILCARE, elettivamente domiciliato in MASSA V.G.B. LA SALLE 1 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI FRANCESCO (PRSFNC65S29E463K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIORGI EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHELINI 9, presso lo studio dell’avvocato MORACCI CARLO (MRCCRL45C11H501X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDUGLI FRANCESCO (GDGFNC46C16B832U) -controricorrente- nonchè contro SO.CO.DA.P. SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in MASSA VIALE STAZIONE 3, presso lo studio dell’avvocato MENCHINI SERGIO (MNCSRG57P27Z614E) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 19735/2022 Numero sezionale 635/2025 Numero di raccolta generale 25458/2025 Data pubblicazione 17/09/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.622/2022 depositata il 27/05/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; appare giustificabile provvedere altresì sulle spese, atteso che i controricorrenti non hanno accettato la rinuncia; le spese vanno liquidate in relazione all’oggetto del ricorso e al tenore delle difese P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.900, nonché le spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 19735/2022 Numero sezionale 635/2025 Numero di raccolta generale 25458/2025 Data pubblicazione 17/09/2025