Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Garigliano SRL, the appellant, did not intervene after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4810/2020 R.G. proposto da: LA GARIGLIANO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.SEVERANO 32, presso lo studio dell’avvocato FALLETI GIANCARLO (FLLGCR64B20H501U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO MG APPALTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA ANTONELLA (NNTNNL66L70H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6963/2019 depositata il 14/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4810/2020 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 25455/2025 Data pubblicazione 17/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 4810/2020 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 25455/2025 Data pubblicazione 17/09/2025