Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. SUN ISLAND SRL, the appellant, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, HMB SRL, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the cassation proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11091/2020 R.G. proposto da: SUN ISLAND SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 52, presso lo studio dell’avvocato TORCHIA ALFONSO (TRCLNS80S01D122W) rappresentata e difesa dall'avvocato RIZZO GIANPAOLO (RZZGPL65L06G538A) -ricorrente- contro FALLIMENTO HMB SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO (BNCDNC70B16H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato FISCON ROBERTO (FSCRRT62T28B563D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.5716/2019 depositata il 24/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 11091/2020 Numero sezionale 633/2025 Numero di raccolta generale 25454/2025 Data pubblicazione 17/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 11091/2020 Numero sezionale 633/2025 Numero di raccolta generale 25454/2025 Data pubblicazione 17/09/2025