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Ordinanza — n. 25293/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court nullifies bankruptcy trustee fee decree for violating the principle of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25293/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the bankruptcy trustee fee decree null and void due to a violation of the principle of adversarial proceedings. The appellant argued she was excluded from the chamber procedure that split the final fee between two successive trustees, despite prior settlements of advance payments. The court held that unitary liquidation requires the participation of all former trustees to ensure their rights are defended, leading to the decree's cancellation and remittal for a new proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 39 l. fall.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The unitary nature of the substantive situation regarding bankruptcy trustee fees mandates the participation of all former trustees in the chamber procedure for final liquidation and distribution to respect the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

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bankruptcy trustee fees principle of adversarial proceedings nullity of decree successive trustees final liquidation cassation remittal procedural preclusion retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 39 l. fall.
Con il mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia la nullità dell’impugnato decreto collegiale per violazione del principio del contraddittorio nel processo camerale di cui all’art. 39 l.fall., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
39 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 33364/2021
(cfr., tra le tante , Cass. nn. 33364/2021 , 26894/2020 , 1394/2019,16136/ 2011 e 14581 / 2010).
Cass. 26894/2020
Cass. 1394/2019
Cass. 16136/2011
Cass. 14581/2010
Cass. 8404/2015
Cass. 8404/2015, 14631/2018 e 13551/2012).
Cass. 14631/2018
Cass. 13551/2012
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15762/2023 R.G. proposto da: Coco Addolorata Jessica, elettivamente domiciliata in Roma, V. Tibullo 10, presso lo studio dell’avvocato Gioia Alessandro (GIOLSN67P18H501F), rappresentata e difesa dall'avvocato Di Modugno Nicola (DMDNCL61T24A662S) -ricorrente- contro Fallimento Saxaurea srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Foggia, Via Trieste, 3, presso lo studio dell’avvocato Fabiano Nicoletta (FBNNLT74H65D643A),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Foggia di cui al Fallimento n. 9/2011 depositatoil 12/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Con decreto del 12/4/2023 il Tribunale di Foggia ha, nell’ambito della procedura fallimentare Saxaurea srl in liquidazione, liquidato a Teodora Colangelo, curatore subentrante, il compenso finale pari ad € 2.500 e a Coco Addolorata Jessica, curatore sostituito, il compenso finale pari € 15.000, oltre ad accessori di legge, al lordo degli acconti percepiti. 2 Il Collegio, premesso che erano stati riconosciuti e liquidati al curatore sostituito due acconti per un importo complessivo di € 30.000, ha ripartito l’importo del compenso finale unitariamente calcolato tra i due professionisti che si erano avvicendati nel corso della procedura, tenuto conto delle attività espletate indicate nel provvedimento. 3 Coco Addolorata Jessica ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Fallimento ha svolto difese con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia la nullità dell’impugnato decreto collegiale per violazione del principio del contraddittorio nel processo camerale di cui all’art. 39 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.. 1.1 La ricorrente , in particolare, l amenta che il procedimento camerale di determinazione e liquidazione del compenso ai due curatori sia avvenuto senza che lei fosse posta nelle condizioni di parteciparvi, con preclusione, dunque, del diritto di far valere le sue ragioni.

Tanto soprattutto considerando che i due acconti, per complessivi € 30.000,00, oltre oneri ed accessori, erano stati regolarmente liquidati con due decreti collegiali risalenti al 2011 e 2012ed emessi dall a Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale di Foggia.

2. Va preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario, in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso del curatore, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto a ulteriore gravame per il disposto dell’art. 39, comma 1, l. fall. (cfr., tra le tante , Cass. nn. 33364/2021 , 26894/2020 , 1394/2019,16136/ 2011 e 14581 / 2010). 3.Il motivo è fondato. 3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove il Tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l'unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui all’art. 39 l. fall. di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ciascuno dei curatori succedutisi nell'incarico, infatti, deve avere la possibilità di rappresentare al collegio le proprie prospettazioni in ordine alle modalità di liquidazione e ripartizione del compenso, non essendo a ciò sufficiente il fatto che l'ultimo curatore, senza notiziare in alcun modo chi lo ha preceduto nello svolgimento dell'incarico della propria iniziativa, solleciti la complessiva liquidazione del compenso rispetto all'attività svolta da entrambi i curatori (cfr. Cass. 8404/2015, 14631/2018 e 13551/2012). 3.2 Nel caso di specie non è in contestazione la circostanza della mancata partecipazione del cessato curatore nel procedimento, perché mai notiziato del suo avvio.

Tale dato trova peraltro conferma anche dalla motivazione del decreto impugnato, dove si fa riferimento solo all’istanza di liquidazione del curatore succeduto alla ricorrente.

4. Il vizio del contraddittorio riscontrato comporta la nullità del decretoimpugnato e la necessità della sua cassazione, con rinvio al Tribunale di Foggia, il quale dovrà procedere a una nuova liquidazione e a una nuova ripartizione del compenso liquidato, previo coinvolgimento nel procedimento anche del curatore non avvisato. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda anche la