Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in waiver of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Osarieme Vivian Adesuwa, had not acted to preserve the right to a ruling after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed waived under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10815/2025 R.G. proposto da: OSARIEME VIVIAN ADESUWA, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELI BRUNO (FDLBRN66E28B796F) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO n. cronol. 2435/2025 pronunciato dal TRIBUNALE di FIRENZE nel procedimento n. R.G. 8469/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 10815/2025 Numero sezionale 630/2025 Numero di raccolta generale 25193/2025 Data pubblicazione 15/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/09/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 10815/2025 Numero sezionale 630/2025 Numero di raccolta generale 25193/2025 Data pubblicazione 15/09/2025