Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The parties involved were Malagoli Caterina and Valentina against Jabarin Fakher and related entities regarding a civil decree. The court ruled that silence after the deadline constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4122/2025 R.G. proposto da : MALAGOLI CATERINA, MALAGOLI VALENTINA, elettivamente domiciliate in NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE, 112 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAPOBIANCO PASQUALE (CPBPQL62S07F839Q) che le rappresenta e difende -ricorrente- contro JABARIN FAKHER, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI, 34, presso lo studio dell’avvocato NOLI JOLANDA (NLOJND67R41H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CORVINO MIRELLA (CRVMLL64L50F839G) -controricorrente- nonchè contro ECOFARMATUTTO PARTNERS S.R.L, FALL.TO JABARIN FAKHER N. 89/2000 TRIB.
NAPOLI, ECOSMALTIMENTO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, INVENTARI SERVICE S.R.L. -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3 621 /2024 depositato il 23/12/2024 A DEFINIZIONE PROC.TO N.3192/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della SOLA parte controricorrenteJABARIN FAKHER, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore