Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the liquidation judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Snciv, did not request a decision on the proposed settlement of the proceedings, while the opposing parties represented the liquidated company and a logistics firm. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10373/2025 R.G. proposto da: SOCIETA' SCHIARITI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROSARNO VIA TITO SPERI 8 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO (SCCGMF55A23F537K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SCHIARITI SRL , elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE MERCALLI, 46, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA FRANCESCO (MRTFNC74H08I158J) rappresentata e difesa dall'avvocato MANDUCA FRANCESCO (MNDFNC73A04F537D) -controricorrente- nonché contro FMA LOGISTICA TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliata in SAN PIETRO A MAIDA VIA G.
LA PIRA, 100, presso lo studio dell’avvocato GIAMPA' FRANCO (GMPFNC64H26Z133P) che la Numero registro generale 10373/2025 Numero sezionale 625/2025 Numero di raccolta generale 25183/2025 Data pubblicazione 15/09/2025 rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZAROn.1373/2024 depositata il 12/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.850 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari di ciascuna parte controricorrente.
Così deciso in Roma, il 12/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 10373/2025 Numero sezionale 625/2025 Numero di raccolta generale 25183/2025 Data pubblicazione 15/09/2025 Numero registro generale 10373/2025 Numero sezionale 625/2025 Numero di raccolta generale 25183/2025 Data pubblicazione 15/09/2025