Cassation court dismisses appeal for non-appealable ground regarding unapproved urgent public works payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against a second-instance judgment regarding unpaid urgent public works. The appellant failed to cite specific grounds in the appeal grid or provide new evidence, merely reiterating arguments already decided. The court applied the principle of *iura novit curia* to reject the claim based on the lack of formal approval for the works.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: The cassation appeal must cite specific grounds within the appeal grid; if the appeal merely reiterates arguments already decided without new evidence or specific censure, it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5645/2020r.g. proposto da: Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dallAvv. Marina Tosini, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento allindirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrente- contro Segnal System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallAvv.
Umberto Tarara, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le 2RG n. 5645/2020 Cons. Est. Luigi DOrazio comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento allindirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 769 /2 019 , depositata in data 11 dicembre2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2025 dal Consigliere dott. Luigi DOrazio; La Procura Generale, nella persona del dott.
Andrea Postiglione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo laccoglimento del ricorso e, subordinatamente, se il ricorso sia dichiarato inammissibile, che si enunci il principio di diritto applicabile in conformità alle osservazioni dellUfficio. RILEVATO CHE 1.La Segnal System Azienda s.r.l., specializzata nel settore della segnaletica stradale, veniva individuata dalla Provincia di Salerno per eseguire «lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza, verniciatura ed alla realizzazione di calette per captazione dellacqua della galleria S.P. 430 di Prignano Cilento».
In data 19/5/2008 veniva redatto il «verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge» che veniva sottoscritto sia dalla Segnal System che dalla Provinciadi Salerno, nelle persone del direttore dei lavori e del RUP. Terminate le operazioni veniva redatto il verbale di chiusura dei lavori. La società emetteva fattura n.216 dell11/5/2010 per la somma di euro 153.843,36, ma la Provincia non provvedeva al pagamento delle prestazioni.
2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società chiedeva alla Provinciail pagamento della somma suddetta. 3RG n. 5645/2020 Cons. Est. Luigi DOrazio 3. A seguito di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il tribunale, muovendo dalla mancata regolarizzazione dei lavori entro il termine di 30 giorni dallassegnazione degli stessi con verbale di consegna, rilevava che nessun rapporto obbligatorio si era instaurato tra la Segnal System e la Provincia, ai sensi dellart.191, comma 3, del d.lgs.n. 267 del 2000.
4. Proponeva appello la società evidenziando che lart. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 doveva essere integrat o con quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 ; in base a tale ultima disposizione, ove un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riportasse lapprovazione del competente organo della stazione appaltante, si doveva procedere alla liquidazione delle spese relative «alla parte dellopera o dei lavori realizzati». Pertanto, la società chiedeva, in subordine, che venisse riconosciuto comunque limporto di euro 149.952,80 «per la parte dellopera realizzata».
5. La Corte dappello di Perugia, con sentenza n. 269/2019, depositata l11/12/2019 , accoglieva lappello proposto dalla società, revocava il decreto ingiuntivo n. 178 del 2011 , e condannava la Provinciapagamento della somma di euro 149.952,80. La Corte territoriale si soffermava sulla disciplina specifica dei lavori di somma urgenza di cui al comma 3 dellart.191 del d.lgs. n. 267 del 2000. Evidenziava la Corte di merito che sussistevano i presupposti della somma urgenza, in quanto «la Segnal System s.r.l. era stata incaricata di mettere in sicurezza la galleria di Pignano Cilento e di realizzarvi la verniciatura e le canaletta di captazione dellacqua nellambito, appunto, di lavori di somma urgenza». 4RG n. 5645/2020 Cons. Est.
Luigi DOrazio La Corte dappello faceva applicazione dell art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, prima delle modifiche apportate dalla legge n.213 del 2012. Si prevedeva dunque la possibilità di regolarizzare lordinazione e, quindi, di assumere limpegno sul pertinente capitolo di bilancio acquisendo lattestazione della copertura finanziaria da parte del servizio economico finanziario, entro 30 giorni. In base a tale particolare tipologia di spesa (lavori di somma urgenza) la comunicazione al terzo fornitore veniva effettuata contestualmente alla regolarizzazione.
Tale discrasia temporale tra lordinazione dei lavori, che abilitava il terzo appaltatore allesecuzione, e la comunicazione della regolarizzazione, che consolidava il rapporto obbligatorio fra lente e il terzo appaltatore, risultava conforme alla disciplina generale dettata in tema di esecuzione dei lavori di somma urgenza. Si richiamava lart. 176, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 , che consentiva, per i lavori di somma urgenza, la liquidazione delle sole spese relative alla parte dellopera o dei lavori realizzati. Pertanto, spettava alla società Segnal System, per i lavori già eseguiti, la somma di euro 149.952,80, come risultava dal computo metrico mai fatto oggetto di contestazioni.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Provinciadi Salerno.
7. Ha resistito con controricorso la Segnal System.
8. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo laccoglimento del ricorso e, in subordine, linammissibilità dello stesso, in uno, in tal caso, allenunciazione del principio di diritto in conformità a quanto osservato. CONSIDERATO CHE 5RG n. 5645/2020 Cons. Est. Luigi DOrazio 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 5, legge n.241/90, 130, del d.lgs. n. 163/06, 191, 194 e 107, d.lgs. n. 267/2000, 2041 e 2042, c.c., in relazione allart. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, c.p.c., error in procedendoper violazione degli articoli 113, c.p.c., e 345, c.p.c.».
Per la ricorrente la Cortedappello avrebbe dato per scontato che si trattasse di un affidamento in somma urgenza, senza tenere in alcun modo conto del fatto che la Provincia aveva contestato che ricorressero i presupposti di tale fattispecie. In realtà, ad avviso della ricorrente, si trattava semplicemente di lavori «riaffidati»a diverse imprese, tra cui la Segnal System, dopo lo scioglimento del contratto con il precedente affidatario. Non si era in presenza di un «evento eccezionale o imprevedibile» come disposto dallart.191, comma 3, del TUEL.
Inoltre, solo nellatto dappello, per la prima volta, la società ha chiesto il riconoscimento del «valore delle opere eseguite», trattandosi però di domanda nuova, inammissibile in appello. Per la ricorrente «la domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza [causa] sono del tutto differenti per struttura e tipologia».
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli articoli 115 c.p.c. e 191 TUEL». Ad avviso della ricorrente, dunque, avrebbe errato la Corte dappello nel reputare che la Provincia di Salerno non ave sse mai contestato il computo metrico acquisito nel giudizio di primo grado. In senso contrario deve osservarsi che il verbale di urgenza, il successivo verbale di somma urgenza ed il computo metrico, erano stati espressamente contestati dalla Provincia, sia in primo grado che in secondogrado. 6RG n. 5645/2020 Cons. Est. Luigi DOrazio Tra laltro tali atti non sono stati mai approvati dal competente dirigente ai fini della regolarizzazione della spesa e nemmeno dal consiglio provinciale, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio. Il computo metrico sarebbe stato sottoscritto da soggetto del tutto privo di competenza di impegnare direttamente lamministrazione verso lesterno.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli articoli 191 e 194 del d.lgs.n. 267/2000, 176, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, art. 112, c.p.c., in relazione allart.360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, c.p.c.». Lulteriore errore commesso dalla Cortedappello consisterebbe nellaver liquidato somme maggiori rispetto alle spese relative alla parte dellopera o dei lavori realizzati, come invece previsto dallart. 106 del d.P.R.n. 207 del 2010. Doveva escludersi ogni compenso imputabile al profitto dellimprenditore affidatario dei lavori.
4. Con il quartomotivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. , 115 c.p.c. , 194 comma 1, lettera e), e 191, d.lgs. n. 267/2000, in relazione all art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, c.p.c.». La condanna nei confronti della Provincia di Salerno al pagamento del valore delle opere descritte nel computo metrico sarebbe avvenuta «senza che alcuna prova sia stata acquisita in giudizio sulla loro effettiva esecuzione e sul loro valore, ma solo sulla base di tale documento», che non poteva costituire un riconoscimento del debito.
5. Il primo e il terzomotivo di impugnazione che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sonoinfondati . 7RG n. 5645/2020 Cons. Est. Luigi DOrazio Si premette che il Collegio intende discostarsi dalle conclusioni della Procura Generale, che ha chiesto pronunciarsi il principio di diritto ex art. 363, terzo comma, c.p.c. ed affermarsi la prevalenza del disposto di cui allart. 191, comma 3, TUEL sul principio dettato dallart. 176, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto reputa applicabile alla fattispecie lart. 191 TUEL nella versione anteriore alla modifica di cui alla legge n. 213 del 2012, che non faceva alcun accenno allimpegno di spesa. 5.1.
Deve ancora premettersi che l a sussistenza delle caratteristiche di lavori di somma urgenza risulta oggetto di uno specifico giudizio meritale da parte della Corte dappello, che non può essere messo in discussione in questa sede. Ed infatti la Corteterritoriale ha affermato con chiarezza che «il comma 3 dello stesso art. 191 reca una disciplina specifica per lassunzione di impegni e lordinazione di spese relative ai lavori di somma urgenza ed è a questa disciplina specifica che occorre fare riferimento nella vicenda in oggetto dal momento che la Segnal System s.r.l. era stata incaricata di mettere in sicurezza la galleria di Pignano Cilento».
6. Inoltre, deve evidenziarsi che la Corte dappello ha correttamente interpretato la normativa in oggetto, ri f erendosi allart. 191, comma 3, TUEL, nella versione originaria, prima delle modifiche apportate dalla legge n.213 del 2012, e dando prevalenza alla disciplina specifica di cui allart.176, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. 6.1. Lart. 191, comma 3, TUEL, nella versione vigente dal 13/10/2000 al7/12/2012, prevede: «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, lordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre 8RG n. 5645/2020 Cons. Est.
Luigi DOrazio dellanno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione». Non si fa alcun riferimento alla disciplina dellimpegno di spesa. Vi è comunque un margine temporale dal momento in cui viene fatta lordinazione a terzi, con inizio dei lavori di somma urgenza, e la successiva regolarizzazione, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni, prevedendosi che la comunicazione al terzo interessato deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, comportando lunificazione ed il consolidamento del rapporto. 6.2.
Ben divers a è la disciplina dell art. 191, comma 3, TUEL , dopo le modifiche apportate nellanno 2012, prevedendosi in tale ipotesi che «[p]er i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dallordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dallart. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti della accertata necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dellanno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alladozione della delibera consiliare». La norma,dunque, differisce per lindividuazione degli organi che devono procedere alla regolarizzazione, valorizzando la delibera del consiglio comunale, anche se preceduta dallattestazione della giunta 9RG n. 5645/2020 Cons. Est.
Luigi DOrazio comunale che i fondi previsti specificamente in bilancio non sono sufficienti, oltre che per la previsione dellimpegno di spesa e del possibile intervento del consiglio comunale con riguardo i debiti fuori bilancio, ex art.19 4, comma 1, lettera e), TUEL. Resta la discrasia temporale tra il momento di affidamento dellincarico, con lordinazione fatta a terzi, ed il momento della delibera del consiglio comunale per il riconoscimento della spesa, da comunicare contestualmente al terzo interessato. 6.3. La Corte dappello ha ritenuto correttamente applicabile la disciplina speciale di cui allart. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ), dedicato ai «provvedimenti in casi di somma urgenza».
Lart.176, comma 5, citato stabilisce che «qualora unopera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti lapprovazione del competente organo della stazione appaltante,si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dellopera o dei lavori realizzati».
7. Tra laltro, tale disposizione è stata preceduta dallart.147 del d.P.R.n. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblic i 11 febbraio 1994, n. 109 ), a mente del quale «in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui allart.146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità». Il comma 5 dellart. 147 citato sancisce poi che «qualora unopera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti lapprovazione del competente organo della stazione 10RG n. 5645/2020 Cons. Est. Luigi DOrazio appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dellopera o dei lavori realizzati».
8. Vi è dunque una differenza netta rispetto allart. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito in legge n. 144 del 1989, che, con riferimento ai lavori di somma urgenza, stabiliva, al comma 3, che «per i lavori di somma urgenza lordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni e comunque entro la fine dellesercizio, apena di decadenza». Nulla stabilendo in ordine al valore delle opere già eseguite.
9. Proprio in ragione di tale distinzione normativa, con riferimento allart. 23 del d.l. n. 66 del 1989, questa Corte aveva ritenuto che, in assenza delle tempestive e necessarie regolarizzazioni, non si configurasse alcun rapporto contrattuale con lente territoriale e non spettasse alcunché al soggetto che aveva espletato il servizio ferma restando lobbligazione a carico della persona fisica che aveva consentito la fornitura ( Cass., sez. 3, 28/9/2009, n. 20763 ; Cass., sez. 1, 3/9/2010, n. 19037 ).
10. Per questa Corte, invece, che si è pronunciata in materia nella vigenza dellart. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999, spetta allappaltatore, nei casi di lavori di somma urgenza, il valore delle opere effettuate, in carenza di approvazione da parte degli organi dellente territoriale( Cass., sez. 2, 21/1/2016, n. 1073 ; anche Cass., n. 25945 del 2018 ). Si è ritenuto dunque che, in tema di appalto di opere pubbliche, qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R.n. 554 del 1999 - recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (applicabile "ratione temporis") - sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione 11RG n. 5645/2020 Cons. Est.
Luigi DOrazio "ex lege" al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori( Cass. n. 1073 del 2016 ). 10.1. Pertanto questa Corte si è già occupata dellantinomiatra la disciplina settoriale degli appalti pubblici e quella che regola gli enti locali (la responsabilità del funzionario ex art. 23 del d.l. 66 del 1989e poi art. 191 TUEL), dando prevalenza alla prima. 10.2.
Le medesime conclusioni valgono anche nel rapporto tra la disciplina settoriale di cui allart. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli artt. 191 e 194 del TUEL, per lo meno nel testo vigente fino alle modifiche apportate nel 2012. Lart. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010 è di contenuto analogo a quello dellart. 147 del precedente d.P.R. n. 554 del 1999, e questa Corte( Cass. n. 1073 del 2016 ), come detto, ha ritenuto prevalente la disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto a quella degli enti locali (prima l art. 23 , comma 3, d.l. n. 66 del 1989 , poi trasfuso nellart. 191, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000).
Il legislatore degli appalti pubblici ha, dunque, dettato una norma speciale per i lavori di somma urgenza che vengono richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate.E qui si marca il dissenso con le conclusioni del P.G. La liquidazione delle opere effettivamente realizzate risulta improntata al principio di buona fede e di correttezza nei rapporti contrattuali, al fine di impedire un arricchimento senza causa del comune che ha chiesto al privato di svolgere lavori di somma urgenza. 12RG n. 5645/2020 Cons. Est.
Luigi DOrazio 10.3. Proprio lapplicazione nella fattispecie dellart. 191 del d.l.gs. n. 267 del 2000, nella versione anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 213 del 2012, che ha inserito limpegno di spesa anche per i lavori di somma urgenza, non consente a questa Corte di enunciare il principio di diritto richiesto dalla Procura Generale.
11. Inoltre, questa Corte( Cass., sez. 2, 21/1/2016, n. 1073 ) ha con chiarezza rimarcato che allinterno del pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, contenuta nel comma 5 dellart.147 del d.P.R. n. 554 del 1999, devono includersi tutti i costi di produzione. Tra tali costi vanno ricompresi, oltre alla manodopera, ai materiali alle spese di trasporto, anche la remunerazione normale dellattività organizzativa dellimprenditore affidatario, restando invece escluso ogni immagine di compenso imputabile al profitto.
12. Pertanto, anche con riferimento allart.176, del d.P.R. n. 207 del 2010, quanto ai lavori di somma urgenza, valgono i medesimi principi giurisprudenziali già affermati da questa Corte con riferimento al previgente art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999. In mancanza di approvazione da parte degli organi dellente territoriale, sussiste comunque lobbligo di pagamento da parte del Comune delle spese relative alla parte dellopera o dei lavori realizzati, ex art.176, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010.
13. Fatta questa premessa normativa e giurisprudenziale, risulta evidente come la richiesta in appello da parte della società dellapplicazione dellart.176, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, tesa a conseguire il pagamento almeno delle spese per le opere già espletate, non può certo costituire ius novorume, dunque, domanda nuova, vietata ex art.345 c.p.c. I fatti costitutivi della domanda avanzata dalla società sono sempre stati gli stessi, sia in prime cure che nellatto dappello, ossia 13RG n. 5645/2020 Cons. Est. Luigi DOrazio il pagamento dei lavori di somma urgenza, mentre nellatto di gravame la Segnal System si è limitata ad indicare la disposizione normativa applicabile alla fattispecie, anche in ragione del regime intertemporale verificatosi.
Non si è verificata la allegazione di fatti nuovi né lindicazione di elementi di prova nuovi e neppure la specificazione delle cause petendi, ma solo una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio, con una limitazione del petitumalle sole spese sostenute, con esclusione del profitto aziendale, trattandosi di opere di somma urgenza non approvate regolarmente nei tempi previsti dagli organi comunali. Peraltro,va annotato che i n virtù del principio " iura novit curia " di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quellidella fattispecie concreta sottoposta al suo esame( Cass., sez. 3, 27/11/2018, n. 30607 ).
14. Il secondomotivo è inammissibile. 14.1. A prescindere dalla mancata indicazione, nel motivo di ricorso per cassazione, della specifica censura allinterno della griglia impugnatoria di cui all art. 360 c.p.c. , la ricorrente avrebbe comunquedovuto trascrivere, almeno in parte, il contenuto degli atti processuali da cui si ricaverebbe che la Provincia di Salerno ha sempre contestato il computo metrico acquisito nel giudizio di primo grado e tenuto in considerazione per la liquidazione relative alle spese sostenute dallappaltatore con riguardo alle opere già realizzate. 14RG n. 5645/2020 Cons. Est.
Luigi DOrazio Per questa Corte, infatti,in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova ( Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20637 ).
15. Il quartomotivo è inammissibile. 15.1. Da un lato, infatti, viene evocata in giudizio la norma regolatrice della distribuzione dellonere della prova di cui all art.2697 c.c. , pur contestando la liquidazione delle somme dovute alla società da parte della Provincia di Salerno in ragione del computo metrico, e quindi prospettando una diversa valutazione dei fatti. 15.2. Dallaltro, poi, si chiede in sostanza una diversa valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata da parte della Cortedi merito, non censurabile in questa sede. Per la ricorrente, dunque, la Cortedappello avrebbe condannato la Provinciadi Salerno al pagamento del valore delle opere descritte nel computo metrico, senza che alcuna prova fosse stata acquisita in giudizio sulla loro effettiva esecuzione e sul loro valore. È evidente che vi è una espressa richiesta di rivalutazione di tu