Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Valletta Giacinta, did not act to preserve the case against the defendants Siena NPL S.R.L. and Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27291/2024 R.G. proposto da : VALLETTA GIACINTA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gino Funaioli nn. 54/56, presso lo studio dell’ A vvocato Franco Muratori (MRTFNC66P18H501K) che l a rappresenta e difend e. -ricorrente- contro SIENA NPL S.R.L., e per essa, nella sua qualità di procuratrice, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. - quale società che ha incorporato JULIET S.P.A. - elettivamente domiciliat a in R oma, alla via Carlo Mirabello n. 18, presso lo studio dell’ A vvocato Alfonso Quintarelli (QNTLNS57B04A577S) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA , n. 4201/2024,depositata il 13/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 9 settembre 2025 . Il