Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, BFF Bank S.p.a., had not responded to the court's proposal for case definition, while the appellee, Comune di Castelverde, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10321/2025 R.G. proposto da: BFF BANK S.p.a., già BANCA FARMAFACTORING S.P.A. -ricorrente- contro COMUNE DI CASTELVERDE, elettivamente domiciliato in Cremona, al Corso Campi n. 63, presso lo studio dell’Avvocato Anna Zontini (ZNTNNA73E44D150E) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, n. 711/2024, depositata il giorno 09/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10321/2025 Numero sezionale 622/2025 Numero di raccolta generale 24951/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 10321/2025 Numero sezionale 622/2025 Numero di raccolta generale 24951/2025 Data pubblicazione 10/09/2025