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Decreto — n. 24949/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 24949/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Banco di Sardegna S.p.A., did not request a ruling on the settlement offer, triggering the automatic withdrawal mechanism under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within forty days, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement offer withdrawal forty day period art 380-bis civil code litigation costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 93, cod. proc. civ.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
art. 93 cod. proc. civ
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4288/2025 R.G. proposto da : BANCO DI SARDEGNA S.P.A., elettivamente domiciliata in S assari, alla via Roma n. 107, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Cudoni (CDNGPP65D24I452N) che l a rappresenta e difende . -ricorrente- contro PRIA GRANITI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Sorgentone (SGRNDR70A24C632F) e Luigi Poddighe (PDDLGU73A25I452S), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Lima n. 7, c/o Time for Business, presso lo studio del primo -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI , n. 24/2025 , depositata il 17/01/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., agli Avvocati Andrea Sorgentone e Luigi Poddighe , dichiaratisene anticipatari. Così deciso in Roma,il 9 settembre 2025 . Il