Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, SANSIVIERI MASSIMILIANO, challenged a lower court judgment against Marathon SPV S.R.L. and its financial backers. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4037/2025 R.G. proposto da : SANSIVIERI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Capaccio - P aestum (SA), alla via Italia n. 105, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Vecchio (VCCDNC63T08B644S) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro MARATHON SPV S.R.L., e, per essa , HOIST ITALIA S. R . L ., quale mandataria con rappresentanza di BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A., elettivamente domiciliat a in R oma, alla via A. B ertoloni n. 29, presso lo studio dell’ A vvocato Giovan Battista Santangelo (SNTGNB67E10F839R) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Antonello Camastro (CMSNNL69H18E340U). -controricorrente- avverso la SENTENZA delTRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA, n. 1092/2024,depositata il giorno 02/10/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 9 settembre 2025