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Decreto — n. 24945/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal waiver after 40-day silence on proposed settlement. Parties failed to respond to court's offer, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 24945/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellants failed to respond to a formal proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellants, representing Gallio and Costa against the Maranta family and Banca Popolare di Bari, had previously lost at the Brescia Court of Appeal. The court ruled that this silence constituted a formal waiver under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of a proposal for settlement constitutes a formal waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit spese legali spese di esecuzione riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis cod. proc. civ
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6706/2025 R.G. proposto da: GALLI GIANCARLO MARIO e COSTA MARCO, elettivamente domiciliati in Milano, alla piazza Maria Adelaide di Savoia n. 5, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Mariano (MRNGNN65E11Z112Z) che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Giuseppina Marinelli (MRNGPP66L54L113H). -ricorrenti- contro BDM BANCA S.P.A. (GIÀ BANCA POPOLARE DI BARI), elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza Filippo Meda n. 3, DOM.

DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Lorenzo De Martinis (DMRLNZ61D25L219D) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Gaetano Iorio Fiorelli (RFRGTN72M20F839M). -controricorrente- MARANTA GIOVANNI, MARANTA MARIO, LINETTI MARCO, LINETTI SEVERINO, MARCHINA MARIA GRAZIA, PARECCHINI GIOVANNI e FAVALLI FRANCO, elettivamente domiciliati in Mantova, alla via P. Frattini n. 7, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Vassalle (VSSRRT51A08E897L) che li rappresenta e Numero registro generale 6706/2025 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 24945/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 difende unitamente all'Avvocato Francesca Virgili (VRGFNC74T44B110Q). -controricorrenti- BANCA POPOLARE DI BARI SCPA, in persona del legale rappresentante. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, n. 872/2024, depositata il 18/09/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuna delle costituitesi parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 ciascuna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025. Il consigliere delegato Numero registro generale 6706/2025 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 24945/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Eduardo Campese Numero registro generale 6706/2025 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 24945/2025 Data pubblicazione 10/09/2025