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Decreto — n. 24942/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days and inadmissible defendant's late appearance.

Numero d'incarto Decreto — n. 24942/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within 40 days of the court's proposal. The defendant's late appearance was deemed inadmissible as their document lacked essential legal arguments required by civil procedure law. Consequently, the court ruled that no further procedural steps could be taken against the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.; Art. 370, Art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if no request for a decision is made within forty days of the proposal, and a late appearance by the respondent without essential legal grounds is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day waiver rule inadmissible late appearance essential legal grounds civil procedure code credito contestato procedura accelerata opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 370, cod. proc. civ.
Art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5400 del 2006
Cass. n. 10813 del 2019
Cass. n. 10813 del 2019; Cass.
Cass. n. 16261 del 2012
10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass.
Cass. n. 5586 del 2011
16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2374/2025 R.G. proposto da : LA COLLINA DI MATINA FRANCESCO C. - S.A.S., elettivamente domiciliatain P almi (RC), DOM DIG , al Corso Ten. Aldo Barbaro n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Minasi (MNSNCL51H03G288S) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro MAIOR SPV S.R.L., e , per essa , PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., qui rappresentata da Prelios Credit Solutions s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Lorenzo Tavaglione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Franzì (C.F.

FRNSFN52S03L378Q), presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, Via della Camilluccia n. 19 - intimata – avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 695/2024depositata il 14/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv .

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto, inoltre, che va dichiarata l'inammissibilità della costituzione diMaior SPV s.r.l., e, per essa, Prelios Credit Servicing s.p.a., qui rappresentata da Prelios Credit Solutions s.p.a. (da considerarsi, quindi, solo intimata), perché effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella dichiarazione di costituirsi in giudizio «al solo fine di poter partecipare alla celebranda discussione orale».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 e 366 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass. n. 5400 del 2006). Va ricordato, invero, che alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato - come nel caso di specie - un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data eventualmente fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. (cfr.

Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011). ritenuto, dunque, che non deve provvedersi sulle spese processuali; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 9 set