Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved Chiantibank Credit Cooperative challenging a bankruptcy judgment against Teknofloor SRL in liquidation. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6421/2020 R.G. proposto da: CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUCILE STEFANO (FCLSFN56A25D612S) -ricorrente- contro FALLIMENTO TEKNOFLOOR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TACCETTI DANIELE (TCCDNL49S01E466P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2015/2019 depositata il 12/08/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 6421/2020 Numero sezionale 615/2025 Numero di raccolta generale 24935/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 6421/2020 Numero sezionale 615/2025 Numero di raccolta generale 24935/2025 Data pubblicazione 10/09/2025