Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of current interest after refugee status granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already obtained refugee status, rendering the contested deportation order ineffective. The applicant argued for review of the initial rejection, but the court found no legal interest to act since the expulsion could no longer be executed. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the concrete and current necessity required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; The right to appeal is conditional upon a current and concrete interest in the outcome, which is absent when the underlying administrative act has lost its effectiveness due to the grant of international protection.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. n. 20392/2023 promosso da Boye Modou, rappresentato e difeso dall’ a vv. Filippo Paolo Finocchiaro, in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro Prefetturadi Siracusa in persona del Prefetto pro tempore , intimato avverso l’ordinanza n. 271/2023 del Giudice di pace di Siracusa , pubblicata il 29/03/2023, resa nel proc. n. 3382/2021R.G.; udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza pubblica del 05/06/2024dal Cons. ELEONORA REGGIANI; udito il P.M. in persona dell’AvvocataGenerale RITA SANLORENZO, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso; sentito l’avv.
Filippo Paolo Finocchiaro per il ricorrente , i l qual e ha illustrato la proprie difese, aggiungendo che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato con decreto del Tribunale di Catania n. 3524/2022RG; letti gli atti del procedimento in epigrafe; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di Pace di Siracusa, Modou Boye, cittadino senegalese, proponeva impugnazione contro il decreto di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera adottato dal Questore di Siracusa del 02/12/2021e notificato in pari data.
Il Giudice di Pace di Siracusa, con ordinanza, rigettava l’impugnazioneritenendo infondati tutti i motivi di censura . Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Amministrazione è rimasta intimata. Disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 34844/2024, il Collegio, ravvisato che il ricorso era stato proposto e notificato esclusivamente nei confronti del Prefetto della Provincia di Siracusa, sebbene il procedimento si fosse svolto davanti al Giudice di Pace nei confronti del Questore della Provincia di Siracusa, quale autorità che aveva emanato il provvedimento impugnato, rimetteva la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza data la questione di diritto di particolare rilevanza, relativa al se l’errata identificazione dell’autorità legittimata a resistere nel giudizio di cassazione si traduca nella mancata instaurazione del rapporto processuale ovvero costituisca una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice.
Il Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocata Generale Rita San Lorenzo, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378, c.p.c., concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Nel corso dell’udienza, il difensore del ricorrente ha allegato che il proprio assistito ha ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato con decreto del Tribunale di Catania n. 3524/2022RG;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2 comma 6 e 13 comma 7 del D.Lgs. n. 286/98 e all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 394/1999, per avere il giudice di pace omesso di valutare la mancata traduzione dei provvedimenti di respingimento e di allontanamento nella lingua conosciuta dal ricorrente, l’omesso accertamento e identificazione dell’idioma conosciuto dal ricorrente, la lingua wolof ampiamente diffusa nel suo Paese di origine, il Senegal, e l’assenza di alcuna motivazione sui motivi della omessa traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario degli atti.» Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:
«Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 10 comma 4 e 19, comma 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, agli artt. 4 e 19 paragr.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneEuropea, dell’art. 3 del d.l.vo 142/2015, per avere il giudice di pace, omesso di accertare la sussistenza di cause di inespellibilità del ricorrente, alla stregua delle prospettazioni e allegazioni documentali relative al pericolo di subire persecuzioni o danni gravi in caso di rimpatrio.» Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:
«Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 8 parag.1 della direttiva 2013/32/UE, all’art.10 bis comma 1 del d.l.vo 25 del 2008, per avere il giudice di pace omesso di accertare alla stregua della prospettazione del ricorrente e della documentazione allegata se la Questura abbia informato il ricorrente della possibilità di richiedere la protezione internazionale.» Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; per omesso esame circa il fatto decisivo consistente nelle allegazioni prodotte in corso di causa, relative al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, attestanti le condizioni di vulnerabilità psico fisica del ricorrente e il prospettato pericolo di subire persecuzioni o gravi danni in caso di rimpatrio nel Paese di origine.» 2.
Occorre preliminarmente rilevare che dalla documentazione depositata dal ricorrente s i evince che quest’ultimo ha impugnato i l decreto di diniego della protezione internazionale , adottato dalla Commissione territoriale, ed ha conseguito la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato(v. nota di deposito del 24/10/2024). All’udienza pubblica, come sopra riportato, il difensore del ricorrenteha affermato che , poi, il medesimo ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato.
3. Tale circostanza impone la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per difetto d’interessead agire. 3.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse». Questa Corte ha più volte affermato che l’interesse ad agire, previstoquale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Ne deriva che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascendeil piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed ogg ettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024). In numerose pronunce, questa stessa Corte ha efficacemente ribadito che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, consistendo nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (tra le tante, v.
Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/03/2007). In quanto condizione dell’azione, l’interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, quale espressione del bisogno ditutela giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17029 del11/08/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14649 del 11/06/2013). 3.2.Il presente giudizio ha origine dall’impugnazione del decreto di respingimento differito, il quale, a seguito delri conoscimento dello stato di rifugiato, dedotto dalla difesa del ricorrente, ha per so di efficacia e non potrà mai più essere eseguito.
Nessuna utilità può dunque ottenere la parte dell’accoglimento dell’impugnazione proposta (Cass., Sez. 1, n. 109 del 07/01/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33326 dell’11/11/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22017 del 24/07/2023). 3.3.Non può ritenersi persistente l’interesse a ll’impugnazione per l’eventuale incidenza dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento espulsivo sulla maturazione di futuri ed eventuali diritti del cittadino straniero, poiché, come sopra evidenziato, l’interesse ad agire deve essere concreto e attuale.
4. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, non essendosi l’intimata difesa con controricorso. 5.Non si applica l'art. 13 comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002 per essere il processo esente. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella