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Ordinanza — n. 24842/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses material error correction request due to prior final ruling on the same issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24842/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the request to correct a material error inadmissible because the court had already issued a final ruling on the same matter. The applicant argued that the previous order omitted a decision on litigation costs, claiming this was a clerical mistake rather than a substantive judgment. The court rejected this, noting that the prior decision definitively resolved the case and that no further procedural action was required regarding the costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A request for correction of a material error is inadmissible if the court has already definitively ruled on the same issue, rendering the correction request unnecessary and lacking legal interest.

Parole chiave

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material error correction inadmissible request suspended interest final ruling litigation costs c.p.c. provisions procedural economy correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. Un. 29432/2024
4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez. Un. 29432/2024; id.9430/2002).
Cass.Sez. Un. 9430/2002
Sez. Un. 29432/2024
4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez. Un. 29432/2024; id.9430/2002).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti CANTONI PIERINA, elettivamente domiciliato in NOVARA BALUARDO LAMARMORA 13, presso lo studio dell’avvocato MONTEVERDE MARIO (MNTMRA59C02F952D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAMMAROTA MARIAGRAZIA (GMMMGR63B41D969G) -già ricorrente- RAVASENGA PAOLA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FONTANA 22, presso lo studio dell’avvocato PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA (PCCJLR57S63F205E) che lo rappresenta e difende -già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24890 / 2024 pronunciata nel procedimento n. 25377/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dallaconsigliera Annamaria Casadonte . RILEVATO CHE: 1.Ravasenga Paola ha chiesto la correzione dell’errore materiale in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 24890/2024 con cui è stato dichiarato estinto il ricorso e in merito alle spese di lite si è statuito “7. Per quanto sopra esposto, il giudizio va dichiarato estinto preso atto della rinuncia della parte ricorrente. Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite , dato che l’intimata non ha svolto difese”.

Ha in particolare sostenuto che avere svolto difese e ha insistito per la liquidazione delle spese ritenendo l’omessa pronuncia su di esse frutto di mera distrazione emendabile con la correzione dell’errore materiale. 2.Con memoria illustrativa depositata il 22.5.2025 l’istante ha dato atto che con ordinanza 05.02.202515, pubblicata il 24.02.2025, la Corte ha accolto l’istanza di correzione ma ha dichiarato inammissibile la stessa con riguardo alla richiesta di condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese ed ha concluso “affinché la Suprema Corte adita, dato atto che il procedimento risulta già stato definito con Ordinanza n. Sezionale 3215/2024, n. Raccolta Generale 24890, così come corretta con Ordinanza n. Sezionale 553/2025, n. Raccolta Generale 4779/2025, provveda in ordine alle spese di lite, in considerazione della soccombenza virtuale del ricorrente rinunciatario, come da nota spese allegata”.

CONSIDERATO CHE: 3.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse avendo la Corte già provveduto sull’istanza con l’ordinanza n. 4779/2025, cui deve integralmente rinviarsi anche per la pronuncia relativa alle spese. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez. Un. 29432/2024; id.9430/2002). P.Q.M La Corte dichiara la presente istanza di correzione dell’errore materiale inammissibile per sopravvenuta mancanza