Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the bankruptcy liquidation judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory period. Although the appellant filed the initial petition, no further procedural step was taken after the court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal waiver of the right to proceed, terminating the proceedings without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for case closure within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22919/2023 R.G. proposto da: ESAGAR SRL, elettivamente domiciliato in CASCINA VIA NAZARIO SAURO, 166 A, presso lo studio dell’avvocato PISTOLESI SILVIA (PSTSLV73L59G702A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SINA RENT SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2014/2023 depositata il 06/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22919/2023 Numero sezionale 614/2025 Numero di raccolta generale 24839/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 22919/2023 Numero sezionale 614/2025 Numero di raccolta generale 24839/2025 Data pubblicazione 09/09/2025