Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Ascoli Piceno Tribunal's decree extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Metalcommerce S.r.l., did not act to preserve the right to a ruling after the proposal for judgment closure was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment closure within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 794/2024 R.G. proposto da: METALCOMMERCE S.R.L., elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO RUA DEL PAPAVERO 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LUZI FABIO (LZUFBA65R22F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RANCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ANCONA CSO MAZZINI 156 B, presso lo studio dell’avvocato FRANCIA STEFANO (FRNSFN66E03A271N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO NETURBÀ S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE -intimato- Numero registro generale 794/2024 Numero sezionale 611/2025 Numero di raccolta generale 24831/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 avverso DECRETO di TRIBUNALE ASCOLI PICENO al n. RG 635/2021 depositato il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 05/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 794/2024 Numero sezionale 611/2025 Numero di raccolta generale 24831/2025 Data pubblicazione 09/09/2025