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Decreto — n. 24831/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 24831/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Ascoli Piceno Tribunal's decree extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Metalcommerce S.r.l., did not act to preserve the right to a ruling after the proposal for judgment closure was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment closure within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40-day deadline judgment closure proposal extinction of proceedings litigation costs allocation spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
RG 635/2021 depositato il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 794/2024 R.G. proposto da: METALCOMMERCE S.R.L., elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO RUA DEL PAPAVERO 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LUZI FABIO (LZUFBA65R22F205E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RANCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ANCONA CSO MAZZINI 156 B, presso lo studio dell’avvocato FRANCIA STEFANO (FRNSFN66E03A271N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO NETURBÀ S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE -intimato- Numero registro generale 794/2024 Numero sezionale 611/2025 Numero di raccolta generale 24831/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 avverso DECRETO di TRIBUNALE ASCOLI PICENO al n. RG 635/2021 depositato il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 05/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 794/2024 Numero sezionale 611/2025 Numero di raccolta generale 24831/2025 Data pubblicazione 09/09/2025