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Decreto — n. 24753/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24753/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24753/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1932/2025 R.G. proposto da : ALTEA SPV S.R.L. (rappresentata da PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.), elettivamente domiciliat a in R oma, al Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Dario M artella (MRTDRA63M07H501D) che la rappresenta e difende . -ricorrente- contro MELONE VITTORIO, elettivamente domiciliato in Benevento, alla via Ennio Goduti - P al . D e M atteis , presso lo studio dell’ A vvocato Pellegrino Cavuoto (CVTPLG63C08A783J) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- EMMECI GRAFIICA S.R.L., UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI , n. 2891/2024,depositata il 26/06/2024.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ; Decreto — n. 24753/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, exdell’art. 391, secondo comma, c od. p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali costi della perizia pregiudizio irreparabile portata dell'errore materiale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, exdell’art.
art. 93 cod. proc. civ
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1932/2025 R.G. proposto da : ALTEA SPV S.R.L. (rappresentata da PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.), elettivamente domiciliat a in R oma, al Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Dario M artella (MRTDRA63M07H501D) che la rappresenta e difende . -ricorrente- contro MELONE VITTORIO, elettivamente domiciliato in Benevento, alla via Ennio Goduti - P al . D e M atteis , presso lo studio dell’ A vvocato Pellegrino Cavuoto (CVTPLG63C08A783J) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- EMMECI GRAFIICA S.R.L., UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI , n. 2891/2024,depositata il 26/06/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, exdell’art. 391, secondo comma, c od. p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., all’Avv. Pellegrino Cavuoto, dichiaratosene antistatario. Così deciso in Roma,il 7 settembre 2025