Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Raimondo Casella, did not act to preserve the right to a ruling on the appeal against the Salerno Court of Appeal's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the cassation appeal within the prescribed 40-day period constitutes a waiver of the right to a ruling, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3222/2025 R.G. proposto da: CASELLA RAIMONDO, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 9/A, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Maria Giulia Monaco (MNCMGL77C45F839M) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Garibaldi n. 28, presso lo studio dell’Avvocato Caterina Alfano (LFNCRN67D62F912U) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n. 1044/2024, depositata il 28/11/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3222/2025 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 24747/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 3222/2025 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 24747/2025 Data pubblicazione 08/09/2025