Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, H2I Holding, did not act on the court's proposal to define the case, while the respondent, Lazio Innova, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.641/2025 R.G. proposto da : H2I HOLDING DI INIZIATIVA INDUSTRIALE S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla via Filippo Corridoni n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Silvio Carloni (CRLSLV72A27H501Y) che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro FRANCESCONI ALBO, domiciliato ex lege in R oma, alla piazza Cavour, presso la C ancelleria della C orte di C assazione , rappresentato e difeso dagli A vvocati Ercole Rita (RTIRCL62A03L882R) e Federico Monni (MNNFRC69E30H501T) . -controricorrente- LAZIO INNOVA S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 6633/2024,depositata il 23/10/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 7 settembre 2025.