Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, and the opposing party accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2149/2025 R.G. proposto da: BATTISTELLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA LARGO ALBERTO PAROLINI 61, presso lo studio dell’avvocato COVINI CARLO (CVNCRL67B20L219A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato SZEGO LUCA FILIPPO ANDREA (SZGLFL75T20F205T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRASSI MANUELA MARIA (GRSMLM68M71E063I) -controricorrente- nonchè contro CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
Numero registro generale 2149/2025 Numero sezionale 604/2025 Numero di raccolta generale 24740/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.16594/2024 depositata il 13/06/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 07/09/2025 Enrico Scoditti Numero registro generale 2149/2025 Numero sezionale 604/2025 Numero di raccolta generale 24740/2025 Data pubblicazione 08/09/2025