Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in extinction of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, BPER Banca S.p.A., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, the bankruptcy trustee, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3350/2025 R.G. proposto da: BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in Avellino, DOM DIG, alla via Vasto n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Trulio (TRLNTN56P23C976V) che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO MANGANIELLO DOMENICO, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante Alighieri n. 50, presso lo studio dell’Avvocato Anastasia Giglio (GGLNTS68C48A509Z) che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 5170/2024, depositata il 18/12/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3350/2025 Numero sezionale 603/2025 Numero di raccolta generale 24738/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 3350/2025 Numero sezionale 603/2025 Numero di raccolta generale 24738/2025 Data pubblicazione 08/09/2025