Cassation appeal dismissed as extinct due to withdrawal by both parties without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a withdrawal by the Region of Puglia, which was accepted by the opposing consortium. The procedural outcome was a dismissal without any ruling on litigation costs because both parties had agreed to the withdrawal. Consequently, the court determined that no further uniform contribution payment was required under the relevant administrative regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: When a cassation appeal is withdrawn and accepted by the opposing party, the proceedings are extinguished without a decision on costs, and no additional uniform contribution is due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23084/2020R.G. proposto REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI CARLO, rappresentat a e difes a dall'avvocato TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE –ricorrente – contro CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3, presso lo studio Oggetto: Pubblica amministrazione R.G.N. 23084/2020 Ud. 09/07/2025CC Sez.
S1 - R.G. 23084/2020 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 2 di 3 dell'avvocato MACARIO FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNELLI GIANVITO e CARRIERI GIUSEPPE –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 2563/2019 depositata il 10/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − REGIONE PUGLIA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2563/2019 depositata il 10/12/2019;
− CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − con atto depositato in data 24 giugno 2025 e ritualmente sottoscritto REGIONE PUGLIAha rinunciato al ricorso; − con atto depositato in data 25 giugno 2025, la controricorrent e , unitamente aipropri difensori, ha accettato la rinuncia; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
− nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dalla controricorrente; Sez. S1 - R.G. 23084/2020 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 3 di 3 − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023;
Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile de