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Ordinanza — n. 24425/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a bankruptcy case, directing the case to the correct tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order regarding the jurisdiction of the bankruptcy tribunal. The original order incorrectly designated the Treviso court, while the procedural history and the initial filing clearly established Vicenza as the competent authority. The court ruled that the error was a mere clerical slip and ordered the text to be amended to reflect the correct jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 196 quinquies disp. att. cod. proc. civ.: A clerical error in the designation of the competent court for a remand must be corrected to ensure the case is sent to the tribunal that originally handled the proceedings.

Parole chiave

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clerical error correction bankruptcy jurisdiction material error remand to correct court Italian civil procedure correzione di errore materiale revisione di una decisione annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 196 quinquies disp. att. cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30.5.2002 n. 115
Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 1370/2024 r.g. tra le parti: Steda spa in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Piazzale Clodio 8, presso lo studio dell’avvocato Milli Marina (MLLMRN59A44H501S) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Canilli Riccardo (CNLRCR57A04L840W) -già ricorrente- Fallimento Steda spa in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Teodosio Macrobio 3, presso lo studio dell’avvocato Niccolini Giuseppe (NCCGPP50R04H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Borsetto Giovanni (BRSGNN55E17G224F), Casa Federico (CSAFRC67T07L157V) -già resistente- relativamente alla pronuncia della Corte Suprema di Cassazione Roma n.922/2024 depositata in data 10/1/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.Federico Casa, quale difensore costituito per il Fallimento Steda spa in liquidazione, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 922/2024, depositata in data 10/1/2024, con cui questa Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto da Steda spa, cassava la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.3307/2020 e rinviava la causa davanti al Tribunale di Treviso. 2.Steda spa in liquidazione ha svolto attività difensiva depositando memoria.

CONSIDERATO CHE 1. Risulta dagli atti di causa e dalla stessa ricostruzione delle vicende processuali contenuta nella motivazione dell’ordinanza n. 922/2024 quanto segue:

i) Steda spa in liquidazione propose presso il competente Tribunale di Vicenza domanda di concordato preventivo, rinunciata dopo che era stata fissata l’udienza ex art.173 l.fall.; ii) il Tribunale di Vicenza dichiarò il fallimento della società, non ritenendo di esaminare la nuova domanda di concordato preventivo proposta successivamente alla rinunzia del primo ricorso; iii) la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza 10/12/2014 revocò la pronuncia di fallimento, ritenendo che lo stesso fosse stato pronunciato in assenza di una valida domanda formulata dal P.M.;iv) questa Corte, con ordinanza n. 12855/2019, cassò tale decisione, reputando valida ed efficace la richiesta di fallimento formulata dal P.M. dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del tribunale;

v) la Corte d'Appello di Venezia, a seguito della riassunzione del giudizio, rigettò il reclamo ex art 18 l. fall., rilevando che, anche a voler ritenere che, dopo l’apertura del sub-procedimento di cui all’art.173 l.fall. per atti di frode, ma prima che il Tribunale dichiarasse l’estinzione della procedura concordataria rinunciata, il debitore potesse depositare una seconda domanda di concordato, la rinnovata domanda di concordato preventivo non dava conto della rimozione dei vizi che affliggevano la prima domanda e che avevano determinato l'apertura del procedimento ex art. 173 l. fall.

2. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza di cui si chiede la correzione dell’errore materiale, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da Steda spa in liquidazione, ha affermato il principio di diritto secondo il quale “in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda di concordato dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale per l'esame della stessa nel merito e non può prenderla direttamente in esame”. La sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame direttamente al giudice di primo grado, individuato nel “Tribunale di Treviso”.

3. È evidente che l’errata indicazione del giudice di rinvio nel Tribunale di Treviso “in diversa composizione” anziché in quello di Vicenza, ufficio giudiziario presso il quale era stata incardinata l’originaria domanda di concordato preventivo e l’istanza di fallimento formulata dal P.M,sia frutto di un lapsus calami. Secondo il chiaro ed univoco dictum del giudice rescindente ad essere chiamato a vagliare l’ammissibilità, ora per allora, della seconda domanda di concordato depositata da Steda spa il 15/5/2014 non può che essere il Tribunale di Vicenza. Del resto, l’indicazione nel dispositivo “in diversa composizione” non può che riferirsi al Tribunale di Vicenza che ha già statuito sulla questione in altra formazione. 4.Il ricorso va, dunque, accolto, prevedendo che la parte motiva e il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 922/2024 siano corretticome da dispositivo.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

6. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso proposto dal Fallimento Steda spa in liquidazione e, per l’effetto, dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata in data 10/1/2024 n. 922/2024, precisando che laddove nella motivazione e nel dispositivo è scritto “con rinvio della causa al Tribunale di Treviso” e“rinvia la causa al Tribunale di Treviso in diversa composizione” debba leggersi ed intendersi come “con rinvio della causa al Tribunale di Vicenza” e “rinvia la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione”; dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo all’ordinan