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Ordinanza — n. 24387/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against judicial commissioner fee liquidation, ruling the inventory asset value must always be used instead of realized assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24387/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Alberto Nalin's appeal against the liquidation of his judicial commissioner fees for a preventive concordat. The appellant argued that the lower court incorrectly used realized assets rather than the inventory value to calculate the fee, citing a specific legal rule. The Court agreed, holding that the distinction between asset types creates unreasonable disparity and that the inventory value must always be the basis for calculation.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1 e 2, del d.m. n. 30/2012; The distinction between realized and inventoried assets in determining judicial commissioner fees is unreasonable and must be disregarded, requiring the use of the inventoried asset value in all cases to ensure equal treatment.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial commissioner fees preventive concordat asset valuation inventory assets realized assets disparity of treatment fee liquidation compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1 e 2, del d.m. n. 30/2012
1 - CC del 9 luglio 20 2 5 concordato, avente carattere liquidatorio, era stato integralmente eseguito (salvo che per alcun crediti fiscali tuttora in corso di liquidazione); ha ritenuto che, nel caso in esame, dovesse trovare applicazione il criterio previsto dall ’ art. 5 del d.m.
Art. 39 l.fall.
Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 39 l.fall., richiamato dall’art.
Art. 165 l.fall.
39 l.fall., richiamato dall’art. 165 l.fall., e degli artt.
Art. 172 l.fall.
30 cit., avendo riguardo all’attivo realizzato dalla liquidazione (al netto dei crediti fiscali) e al passivo risultante dall’inventario ex art. 172 l.fall., senza, tuttavia, considerare che i valori delle predette voci dell’attivo e del passivo ammonta va no , rispettivamente, ad € .
Art. 111 Cost.
Art. 132 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
30/2012 , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il compenso maturato dal commissario giudiziale dovesseessere determinato in forza del criterio dettato dall’art.
artt. 111 Cost
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6806 del 2021
Cass. n. 15790 del 2023
30/2012, là dove distingue tra l’ attivo realizzato e l’attivo inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all ’ attivo inventariato(Cass. n. 15790 del 2023 ) .
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17344-2024proposto da: NALIN ALBERTO,rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE PICCHIONIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CONCORDATO PREVENTIVO MORENO MACCHINE UTENSILI S.R.L.IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ; -intimato - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI MODENA depositato il 29/5/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in c amera di consiglio del 9/7/2025; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha provveduto alla liquidazione del compenso maturato da Alberto Nalin per l’attività svolta quale commissario giudiziale del concordato preventivo Moreno Macchine Utensili s.r.l. in liquidazione. 1.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: - la domanda di concordato era stata omologata; - il Ric. 2024n.17344 - Sez. 1 - CC del 9 luglio 20 2 5 concordato, avente carattere liquidatorio, era stato integralmente eseguito (salvo che per alcun crediti fiscali tuttora in corso di liquidazione); ha ritenuto che, nel caso in esame, dovesse trovare applicazione il criterio previsto dall ’ art. 5 del d.m. n. 30/2012, con riferimento all’attivo realizzato dalla liquidazione (al netto dei crediti fiscali) e al passivo emergente dall’inventario ex art. 172 l.fall., e che, in ragione dei “risultati della liquidazione”, delle “tempistiche con cui [erano] state condottele operazioni”, della “natura e gravosità (non elevata) dell’incarico” nonché dei “doveri di vigilanza del Commissario nella fase esecutiva del concordato liquidatorio”, il compenso maturato dal commissario giudiziale dovesse essere determinato nella somma complessiva di €. 180.000, oltre accessori di legge. 1.3.

Alberto Nalin, con ricorso notificato il 2 6 / 7 /202 4 al liquidatore giudizialedel Concordato, ha chiesto, per due motiv i , la cassazione deldecreto. 1.4. Il Concordato Preventivo Moreno Macchine Utensili s.r.l. in liquidazione giudiziale è rimasto intimato. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha provveduto alla liquidazione del compenso maturato dal commissario giudiziale limitandosi a fa re riferimento ai risultati della liquidazione, alle tempistiche con cui erano state condotte le operazioni nonché al la natura e alla gravosità non elevata dell’incarico, omettendo, tuttavia, di considerare che la complessiva determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale di un concordato preventivo Ric. 2024n.17344 - Sez. 1 - CC del 9 luglio 20 2 5 richiede che il giudice fornisca una specifica motivazione sui criteri utilizzati; non era , per tanto, sufficiente una motivazione che, come quella utilizzata dal tribunale, contenesse frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, a una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento a quello concreto. 2.2.

Il motivo è fondato. In tema di concordato preventivo, ai fini della liquidazione non è, infatti,sufficiente una motivazione (come quella utilizzata dal decreto impugnato) stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo, per contro, necessaria una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico - intellettivo seguito dal tribunale per arrivare alla liquidazione, tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti (Cass. n. 6806del 2021). 2.3.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 39 l.fall., richiamato dall’art. 165 l.fall., e degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 30/2012 , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il compenso maturato dal commissario giudiziale dovesseessere determinato in forza del criterio dettato dall’art. 5 d.m. n. 30 cit., avendo riguardo all’attivo realizzato dalla liquidazione (al netto dei crediti fiscali) e al passivo risultante dall’inventario ex art. 172 l.fall., senza, tuttavia, considerare che i valori delle predette voci dell’attivo e del passivo ammonta va no , rispettivamente, ad € . 13.294.120,90 , come riportato nel rendiconto finale del liquidatore, e ad €. 32.849.851,11 ; s ulla base delle percentuali dell’art. 1,comma 1 del d.m. n. 30 cit., il compenso maggiorato di spese forfettarie, secondo il criterio Ric. 2024n.17344 - Sez. 1 - CC del 9 luglio 20 2 5 adottato dal tribunale, oscillavatra un minimo di €. 130.561,75 ed un massimo di €. 344.252,44, con un valore medio di € . 237.407,12.

Il criterio dell’attivo realizzato, d’altra parte, così come previsto dall’art. 5,comma 1, del d.m. n. 30 cit. , si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui, aifini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale prima e dopo l’omologazione, dev’essere disapplicato, per irragionevolezzae disparità di trattamento, l’ art. 5 , commi 1 e 2, del d.m. n. 30 cit., là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato, dovendosi invece far riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato; l’attivo inventariato, nel caso in esame, ammontava ad €. 18.931.990,15 , come risulta va dalla valutazione del commissario contenuta nella relazione ex art.172 l.fall.; il compenso, maggiorato di spese forfettarie, era , dunque, ricompreso tra un minimo di €. 157.200,68 ed un massimo di €. 397.530,30, con un valore medio di € . 277.365,61. 2.4.

Il motivo è fondato. Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi anteriore e posteriore all’omologa, così come nell’eventuale fase preconcordataria, dev’essere disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30/2012, là dove distingue tra l’ attivo realizzato e l’attivo inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all ’ attivo inventariato(Cass. n. 15790 del 2023 ) .

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio al tribunale di Ric. 2024n.17344 - Sez. 1 - CC del 9 luglio 20 2 5 Modena che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Modena che, in differente composizione, provvederà anche sulle s