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Ordinanza Interlocutoria — n. 24379/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to determine if criminal asset confiscation allows revocation of bankruptcy trustee fees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24379/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the appeal to a new public hearing for further examination. The appellant argued that a subsequent criminal confiscation of assets should allow the revocation or modification of the bankruptcy trustee's final fee liquidation. The court deemed the legal questions regarding the stability of such liquidations in light of factual changes to be of particular relevance.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 1°, c.p.c.; The final liquidation of the bankruptcy trustee's fees, once approved, is not automatically immune from review if a subsequent criminal confiscation definitively alters the underlying asset base.

Parole chiave

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bankruptcy trustee fees criminal asset confiscation final liquidation review procedural stability Cassation remand dichiarazione di insolvenza domanda di fallimento azione di contestazione della graduatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1°, c.p.c.
104 /2006 ; ritenuto che le questioni di diritto sopra indicate sono di particolare rilevanza; letto l’art. 375, comma 1°, c.p.c.;
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Testo completo

onunciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 16734-2024 proposto da: MARZO ANTONIO, rappresentat o e difes o da ll ’ A vvocat o CARLO STASIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO IVIP ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA S.R.L. , in persona del curatore speciale Avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO, rappresentato e difeso da sé stesso; -controricorrente - avverso il DECRETOdel TRIBUNALE DI LECCE DEL 17 / 6 / 20 2 4 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in c amera di consiglio del 9/7/2025; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA; consideratoche il ricorso pone le seguenti question i : - a) se il principioper cui il decreto con il quale il t ribunale liquida, dopo l’approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatorenon è suscettibile di essere revocato o modificato dall’autorità Ric. 2024n.16734 - Sez. 1 - CC del 9 luglio 20 2 5 giudiziaria che lo ha emessotrovi (o meno) applicazione anche nel caso di sopravvenienza in fatto, come la confisca in sede penale dell’attivo liquidato, che modifichi in via definitiva la situazione posta a fondamento di tale provvedimento; - b) se tale sopravvenienza, ove rilevi, nella misura in cui abbia determinato il definitivo azzeramento della liquidità della procedura, consenta ( o meno ) l’applicazione dell’art. 146 , comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 , nel tes t o risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 /2006 ; ritenuto che le questioni di diritto sopra indicate sono di particolare rilevanza; letto l’art. 375, comma 1°, c.p.c.;

P.Q.M rimette il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così