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Ordinanza — n. 24371/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege legal violation of substantive debt remission or transaction norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate allegations of legal violation regarding debt remission or transaction norms. The appellant merely contested the factual interpretation of a settlement agreement without demonstrating how the lower court's reasoning violated specific statutory provisions. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict admissibility requirements for challenging the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1236, 1965 c.c.: An appeal alleging violation of substantive norms regarding debt remission or transaction is inadmissible if it only contests the factual interpretation of a contract without alleging a specific legal violation of the cited norms.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal debt remission norms transaction contract interpretation cassation admissibility legal violation allegation validità della cessione del credito offesa al credito credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
denuncia«nullità del decreto impugnato ex art. 360 , n.
Art. 1236 c.c.
Art. 1965 c.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
artt. 1236 c.c
La ricorrente denuncia la violazione delle norme contenute negli artt. 1236 c.c.
artt. 1362 c.c
per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1369 c.c., 12 delle preleggi, nonché per violazione dell’art.
art. 132 c.p
5, c.p.c.in relazione all’art. 132 c.p.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 18214/2024
Cass. 27136/2017
Cass. 17168/2012
Cass. S.u. n. 8053/2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33459/2018 R.G. proposto da SIENA NPL 2018 S. r . l . , rappresentata da Juliet S.p.A., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. Eugenio Moschiano,che la rappresenta e difend e -ricorrente - contro Fallimento PIM Piscine S.r.l. -intimato - avverso il decreto cron. n. 2671/2018, depositatodal Tribunale di Napoliil 1 0 . 10 .20 1 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Siena NPL 2018 S.r.l.propose domanda di ammissione al passivo del fallimento PIM Piscine S.r.l di un credito di € 147.168,14, derivante da un finanziamentochirografario a suo tempo concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (credito poi da questa ceduto alla ricorrente).

La domanda venne respinta dal giudice delegato, sul presupposto cheil credito era «contestato e oggetto di giudizio» e ritenendo che il contratto non fosse «sottoscritto dalla banca o comunque non in maniera riconoscibile e/o imputabile alla stessa». Siena NPL 2018 S.r.l. propose opposizione alla decisione del giudice delegato, che venne tuttavia respinta dal Tribunale di Napoli, questa volta sul presupposto che tra le parti era intervenuta una transazione avente ad oggetto anche il rapporto di finanziamento in questione, in forza della quale nessun ulteriore credito poteva vantare la società opponente.

Contro il decreto del Tribunale Siena NPL 2018 S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Il fallimento PIM Piscine S.r.l. è rimasto intimato. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il fallimento Siena NPL 2018 S.r.l. denuncia«nullità del decreto impugnato ex art. 360 , n. 3, c.p.c.per violazione e falsa applicazione degli artt. 1236 e 1965 c.c.». La ricorrente sostiene che «l’interpretazione che il tribunale ha dato dell’atto transattivo è del tutto errata sotto ogni profilo» e osserva che quell’atto non contene va alcuna espressione che lasciasse intendere, anche solo per implicito, l’intenzione della banca di rimettere il debito di PIM Piscine S.r.l. nascente dal contratto di finanziamento. 1.1.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia la violazione delle norme contenute negli artt. 1236 c.c. («Dichiarazione di remissione del debito») e 1965 c.c. («Nozione» della transazione), ma poi non espone alcun argomento per spiegare dove e come il tribunale avrebbe violato quelle norme. In realtà, nella breve illustrazione del motivo, viene contestata soltanto l’interpretazione data dal giudice del merito all’atto di transazione, il che non ha nulla a che vedere con la violazione delle norme sostanziali in materia di remissione del debito (istituto che non è nemmeno menzionato nel decreto impugnato) e in materia di transazione.

Solo per completezza si aggiunge che il richiamo all’art.1236 c.c. non è pertinentenel caso in esame, in quanto oggetto di controversia non è una unilaterale remissione del debito, bensì un «atto transattivo», il quale, per sua natura, presuppone «reciproche concessioni».

2. Il secondo motivo prospetta la « nullità del decreto impugnato ex art. 360 , n. 3 , c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1369 c.c., 12 delle preleggi, nonché per violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.in relazione all’art. 132 c.p.c.». Questo motivo pone, per l’ appunto, la questione della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia pure in modo promiscuo con la denunciadi omessa motivazione. In sostanza,la ricorrente sostiene che l’«atto transattivo» a suo tempo stipulato tra PIM Piscine S.r.l. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.era volto a definire le contestazioni della cliente sulla gestione di due conti correnti e non riguardava, invece, il contratto di finanziamento posto poi a fondamento della domanda di ammissione al passivo. 2.1Anche questo motivo è in ammissibile .

Occorre ricordare innanzitutto che l’interpretazione del contratto è una questione di fatto, riservata al giudice del merito, sicché il ricorso per cassazione non può proporre un’interpretazione alternativa– ritenuta, a torto o a ragione, pi ù convincente –di quella adottata dal giudice, ma deve ipotizzare che l’interpretazione giudiziale sia illegittima, perché non consentita dai limiti posti dai canoni ermeneutici legali ( ex multis,Cass. nn. 18214/2024; 27136/2017; 17168/2012). Nel caso di specie il motivo di ricorso è formalmente posto proprio in questi termini, ma, in realtà, a ben vedere, è volto a censurare nel merito l’interpretazione data al contratto d a l Tribunale di Napoli.

Basti dire che la critica è fortemente incentrata sul preteso travisamento del «chiaro tenore letterale» dell’«atto transattivo», ma ignora del tutto la circostanza – ben evidenziata nel pur stringato decreto del tribunale e risultante dal testo trascritto nello stesso ricorso – che le parti avevanofatto esplicito riferimento, nelle premesse, alla contestazione insorta «sui conti correnti 5332,80, n. 5374,72 e sul finanziamento 741646737,63 » (corsivo aggiunto). Inoltre, il tribunale ha messo in evidenza l’espressione, pure tratta dal testo della transazione, «dovendosi intendere ogni questione insorta od insorgenda tra le partirisolta con la presente transazione».

Non si tratta qui di stabilire se l’interpretazione data dal tribunale al testo contrattualesia l’unica possibile e neanche la migliore possibile, ma soltanto di rilevare che una denuncia di violazione dei canoni legali (e in particolare del fondamentale canone del «senso letterale delle parole») non può essere considerataeffettiva e completa, senza confrontarsi con i sopra riportati dati testuali presenti nell’«atto transattivo». Il preciso riferimento a quei dati testuali nel decreto di rigetto dell’opposizione esclude, altresì, il vizio di omessa motivazione della decisione adottata, vizio che è denunciabile soltanto nei ben noti limiti delineati, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.

S.u. n. 8053/2014).

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presentegiudizio di l egittimità , non avendo svolto difese la parte intimata.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello