Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 24290/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 24290/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Antonio Lori, challenged a lower court decision against the Municipality of Comunanza, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction silence as waiver 40 day deadline Code of Civil Procedure procedural waiver abbandono del procedimento estensione della procedura inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
603/2024della Corte d’Appello di Ancona, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
603/2024della Corte d’Appello di Ancona, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24766- 2024 R.G. proposto da: ANTONINI GIUSEPPE – c.f. NTNGPP64L14A252B – FIACCONI LUCIANO – c.f. FCCLCN64R07C935C– DE ANGELIS GUERINO – c.f. DNGGRN43R25C935G – ANTONINI GIUSEPPINA – c.f. NTNGPP63B45A252D - elettivamente domiciliat i in Ascoli Piceno, alcorso Mazzini, n. 65, presso lo studio dell’avvocato Paolo Lori che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lirappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di COMUNANZA - c.f. 80 0 01250440 – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Grottammare, alla via Bellini, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Massimo Ortenziche ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 603/2024della Corte d’Appello di Ancona, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 2.500,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,il 2 9 ag