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Decreto — n. 24196/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 24196/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation proceedings were extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, CANNATA s.r.l., challenged a regional agricultural decree, but the court noted the lapse of time without a formal request for judgment. Consequently, the court declared the appeal renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the appellate court's proposal constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period appellate proposal procedural renunciation litigation costs award inattività successiva alla sospensione estensione della procedura rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
933/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
933/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 464 -2025 R.G. proposto da: CANNATA s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 012191 00 888 - in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Guido Ottaviano che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro ASSESSORATO REGIONALE dell’AGRICOLTURA, dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA, DIPARTIMENTO REGIONALE dell’AGRICOLTURA – SERVIZIO 2 – INTERVENTI relativi alle PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE - c.f. 80012000826 – in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 933/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26 a