Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation proceedings were extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, CANNATA s.r.l., challenged a regional agricultural decree, but the court noted the lapse of time without a formal request for judgment. Consequently, the court declared the appeal renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the appellate court's proposal constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 464 -2025 R.G. proposto da: CANNATA s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 012191 00 888 - in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Guido Ottaviano che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro ASSESSORATO REGIONALE dell’AGRICOLTURA, dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA, DIPARTIMENTO REGIONALE dell’AGRICOLTURA – SERVIZIO 2 – INTERVENTI relativi alle PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE - c.f. 80012000826 – in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 933/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26 a