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Decreto — n. 24194/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 24194/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the Tribunal's proposal. The appellant, a construction company, had not responded to the Tribunal's offer to conclude the case, while the opposing party argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the litigation and awarding costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day procedural term extinction of proceedings Civil Procedure Code failure to respond to proposal inattività successiva alla sospensione rinvio del dibattimento termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
INTIMATO avverso l’ordinanza collegiale dei 2/17.12.2024 delTribunale di Brescia, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata);
art. 380-bis c.p
INTIMATO avverso l’ordinanza collegiale dei 2/17.12.2024 delTribunale di Brescia, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 846 -2025 R.G. proposto da: COSTRUZIONE e VALORE IMMOBILIARE s.r.l. – p.i.v.a. 03921720755 - in persona dellegale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato Cataldo Gianfreda; elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avvocato Nicola D’Ippolito. RICORRENTE contro AZIENDA LOMBARDA per l’EDILIZIA RESIDENZIALE di BRESCIA –CREMONA - MANTOVA - c.f. 00304200173 – in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Milano, alla via San Vittore, n. 40, presso lo studio dell’avvocato Andrea Mascetti,che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE CONSORZIO STABILE ARTEMIDE - c.f. /p.i.v.a. 14883781008 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso l’ordinanza collegiale dei 2/17.12.2024 delTribunale di Brescia, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata);

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare alla parte controricorrente, “Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia –Cremona – Mantova,” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma