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Decreto — n. 24171/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24171/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24171/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1240 -2025 R.G. proposto da: COMUNE di BATTIPAGLIA – c.f. 82001330651 - in persona de l sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Ernesta Iorio ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di p.e.c. dell’avvocatura comunale e comunque in Battipaglia, al piazzale Aldo Moro, presso la casa comunale. RICORRENTE contro CICATELLI FERNANDO –c.f. CCTFNN56E07H394G – CICATELLI PASQUALINA – c.f. CCTPQL52P60H394G - elettivamente domiciliati in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Graniero che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24171/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1240 -2025 R.G. proposto da: COMUNE di BATTIPAGLIA – c.f. 82001330651 - in persona de l sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Ernesta Iorio ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di p.e.c. dell’avvocatura comunale e comunque in Battipaglia, al piazzale Aldo Moro, presso la casa comunale. RICORRENTE contro CICATELLI FERNANDO –c.f. CCTFNN56E07H394G – CICATELLI PASQUALINA – c.f. CCTPQL52P60H394G - elettivamente domiciliati in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Graniero che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione ritardo ingiustificato abbandono del procedimento estensione della procedura inosservanza del termine legale ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
924/2024della Corte d’Appello di Salerno, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1240 -2025 R.G. proposto da: COMUNE di BATTIPAGLIA – c.f. 82001330651 - in persona de l sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Ernesta Iorio ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di p.e.c. dell’avvocatura comunale e comunque in Battipaglia, al piazzale Aldo Moro, presso la casa comunale. RICORRENTE contro CICATELLI FERNANDO –c.f. CCTFNN56E07H394G – CICATELLI PASQUALINA – c.f. CCTPQL52P60H394G - elettivamente domiciliati in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Graniero che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 924/2024della Corte d’Appello di Salerno, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.500,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,il 2