Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, CLINIC CENTER s.p.a., challenged a lower court judgment against Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10101 -2024 R.G. proposto da: CLINIC C ENTER s.p.a. – p.i.v.a. 00 767770639 - in persona de i legali rappresentantipro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Barbara Savastano che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - c.f. 06328131211 – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procura special e su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Antonio Nardone ed elettivamente domiciliata in Roma, alla F.S. Nitti, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Stefano Gagliardi.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 4930/2023della Corte d’Appello di Napoli, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26 a