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Decreto — n. 24129/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24129/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24129/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10026 -2024 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA -c.f. 04721260877– in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell’avvocato professor Antonio Francesco Vitale che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO G.B. MORGANI s.r.l. – c.f. /p.i.v.a. 00248620874 - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell’avvocato professor Emilio Castorina e dell’avvocato Luca Castorina che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24129/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10026 -2024 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA -c.f. 04721260877– in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell’avvocato professor Antonio Francesco Vitale che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO G.B. MORGANI s.r.l. – c.f. /p.i.v.a. 00248620874 - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell’avvocato professor Emilio Castorina e dell’avvocato Luca Castorina che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione ritiro dell'istanza giudiziaria tempestività dell'istanza di ricusazione ritardi procedurali abbandono del procedimento istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
277/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10026 -2024 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA -c.f. 04721260877– in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell’avvocato professor Antonio Francesco Vitale che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO G.B. MORGANI s.r.l. – c.f. /p.i.v.a. 00248620874 - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell’avvocato professor Emilio Castorina e dell’avvocato Luca Castorina che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 277/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 12.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26