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Decreto — n. 24126/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24126/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24126/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RICORRENTE contro ASSOCIAZIONE ITALIANA per l’ASSISTENZA agli SPASTICI / A.I.A.S. - c.f. 00468120928– in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cagliari, alla via Alghero, n. 45, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Faa che la rappresentata e difende in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 165/2024della Corte d’Appello di Cagliari, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24126/2025 — snciv · Corte di Cassazione: nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20138 -2024 R.G. proposto da: GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA della disciolta ATS SARDEGNA –p.i.v.a. 00935650903 – in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Paola Trudu dell’avvocatura dell’Ente che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. ed elettivamente domiciliata presso l’ufficio legale dell’Ente, in Selargius, alla via Piero della Francesca, n.

Parole chiave

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termine di comunicazione tempestività dell'invio postale ritardi procedurali diritto di ottenere una decisione inosservanza del termine istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
165/2024della Corte d’Appello di Cagliari, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20138 -2024 R.G. proposto da: GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA della disciolta ATS SARDEGNA –p.i.v.a. 00935650903 – in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Paola Trudu dell’avvocatura dell’Ente che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. ed elettivamente domiciliata presso l’ufficio legale dell’Ente, in Selargius, alla via Piero della Francesca, n.

1. RICORRENTE contro ASSOCIAZIONE ITALIANA per l’ASSISTENZA agli SPASTICI / A.I.A.S. - c.f. 00468120928– in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cagliari, alla via Alghero, n. 45, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Faa che la rappresentata e difende in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 165/2024della Corte d’Appello di Cagliari, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il