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Ordinanza — n. 24119/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid power of attorney lacking the client's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24119/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney submitted by the client lacked their signature, containing only the lawyer's digital signature. The lower court had upheld the expulsion order, but the client sought review through an invalid legal instrument. The court ruled that such procedural defects cannot be cured by renewal, rendering the entire appeal inadmissible under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: A power of attorney for cassation must be signed by the client; absence of the client's signature renders the appeal inadmissible and cannot be cured by renewal.

Parole chiave

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power of attorney validity cassation appeal inadmissibility client signature requirement procedural defect cure Code of Civil Procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
2.1.Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione « è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale».
Art. 83 c.p.c.
Com’è noto la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c. Nel giudizio risulta prodotta una procura speciale, la quale però è priva della firma del ricorrente, essendovi solo la firma (digitale) del difensore.
Art. 182 c.p.c.
Come più volte affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l’invalidità della procura alle liti non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art.
Art. 112 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt.
d.lgs. n. 251 del 2007
3 e 5 d.lgs. n. 251 del 2007.
d.lgs. n. 286 del 1998
19 d.lgs. n. 286 del 1998, oltre che dell’art.
art. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 365 c.p
2.1.Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione « è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale».
art. 83 c.p
Com’è noto la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
art. 182 c.p
Come più volte affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l’invalidità della procura alle liti non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12813 dell'11/05/2023
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27467 del 27/09/2023
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022
938 del 13/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorson. 19538/2024 R.G. promosso da TOUMI ASKANDER , rappresentat o e difes o dall'avv. Antonietta Petrosino in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Prefettura di Catania, in persona del Prefetto pro tempore , e Questura di Catania, in persona del Questore pro tempore intimati avversoil decreto del Giudice di Pace di Catania del 03/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Catania, con il decreto indicato in epigrafe ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera del ricorrente, disposto dal Questore il 02/07/2024 in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Catania. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato atre motivi di ricorso. Gli intimati non si sono difesi con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 d.lgs. n. 251 del 2007.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.e dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, oltre che dell’art. 32 d.lgs. n. 251 del 2007.

2. Il ricorso per cassazione è inammissibile per invalidità della procura alle liti. 2.1.Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione « è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale». Com’è noto la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c. Nel giudizio risulta prodotta una procura speciale, la quale però è priva della firma del ricorrente, essendovi solo la firma (digitale) del difensore. 2.2.

Come più volte affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l’invalidità della procura alle liti non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso(così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12813 dell’11/05/2023; v. anche Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 27467 del 27/09/2023; Cass., Sez.6-5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022).

3. Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta , non essendosi gli intimati costituiti con controricorso. 4.La causa è esente dal pagamento del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima