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Decreto — n. 24117/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24117/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24117/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22065 -2024 R.G. proposto da: COOPERVERSILIA Società cooperativa Edilizia di Abitazione – p.i.v.a. 00961820461 - in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Lucca, al piazzale Ricasoli, n. 241, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Lucchesi che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COPPI COPPI s.r.l. - c.f. /p.i.v.a. 02055900464 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Lucca, al viale Castracani, n. 126, presso lo studio dell’avvocato Lisa Sarti che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24117/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22065 -2024 R.G. proposto da: COOPERVERSILIA Società cooperativa Edilizia di Abitazione – p.i.v.a. 00961820461 - in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Lucca, al piazzale Ricasoli, n. 241, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Lucchesi che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COPPI COPPI s.r.l. - c.f. /p.i.v.a. 02055900464 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Lucca, al viale Castracani, n. 126, presso lo studio dell’avvocato Lisa Sarti che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione inattività successiva alla sospensione ritardo ingiustificato inosservanza del termine perentorio istanza di ricusazione tardiva rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
559/2024della Corte d’Appello di Firenze, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22065 -2024 R.G. proposto da: COOPERVERSILIA Società cooperativa Edilizia di Abitazione – p.i.v.a. 00961820461 - in persona de l legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Lucca, al piazzale Ricasoli, n. 241, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Lucchesi che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COPPI COPPI s.r.l. - c.f. /p.i.v.a. 02055900464 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Lucca, al viale Castracani, n. 126, presso lo studio dell’avvocato Lisa Sarti che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 559/2024della Corte d’Appello di Firenze, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26