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Decreto — n. 24114/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24114/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24114/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13976- 2024 R.G. proposto da: BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY s.r.l.– p.i.v.a. 0 6985311213 - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Bruno Mantovani che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE – A.S.L. NAPOLI 2 NORD - c.f. 96024110635 / p.i.v.a. 06321661214– in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Santo, n. 52, presso lo studio dell’avvocato Antonio Baccari che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24114/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13976- 2024 R.G. proposto da: BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY s.r.l.– p.i.v.a. 0 6985311213 - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Bruno Mantovani che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE – A.S.L. NAPOLI 2 NORD - c.f. 96024110635 / p.i.v.a. 06321661214– in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Santo, n. 52, presso lo studio dell’avvocato Antonio Baccari che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti.

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento inosservanza del termine legale termine di sospensione estensione della procedura ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
5189/2023della Corte d’Appello di Napoli, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13976- 2024 R.G. proposto da: BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY s.r.l.– p.i.v.a. 0 6985311213 - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Bruno Mantovani che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE – A.S.L. NAPOLI 2 NORD - c.f. 96024110635 / p.i.v.a. 06321661214– in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Santo, n. 52, presso lo studio dell’avvocato Antonio Baccari che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5189/2023della Corte d’Appello di Napoli, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26