Decreto — n. 24102/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23662 -2024 R.G. proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI – c.f. 04733051009 - in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Giuseppe Fratto, dall’avvocato Vincenzo Gambardella e dall’avvocato Egidio Mammone ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la propria sede legale, alla Circonvallazione Gianicolense, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 24102/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 23662 -2024 R.G. proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI – c.f. 04733051009 - in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Giuseppe Fratto, dall’avvocato Vincenzo Gambardella e dall’avvocato Egidio Mammone ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la propria sede legale, alla Circonvallazione Gianicolense, n.
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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23662 -2024 R.G. proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI – c.f. 04733051009 - in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Giuseppe Fratto, dall’avvocato Vincenzo Gambardella e dall’avvocato Egidio Mammone ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la propria sede legale, alla Circonvallazione Gianicolense, n.
87. RICORRENTE contro BURLANDI FRANCO s.r.l. – p.i.v.a. 04571101007 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Porta Tiburtina, n. 36, presso lo studio dell’avvocato Kristian Cosmi che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al contro ricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5578/2024della Corte d’Appello di Roma, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare all’avvocato Kristian Cosmi, difensore della controricorrente, che ha dichiarato in data 9.5.2025 di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26