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Ordinanza — n. 24005/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24005/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation process extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, an administrator of a bankrupt company, had previously lost a lower court judgment ordering him to pay damages to the bankruptcy estate. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings without any decision on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Withdrawal of the cassation appeal extinguishes the proceedings without the court ruling on costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs bankruptcy administrator compenso del curatore fallimentare responsabilità dell'azionista retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Massimo Ferro Presidente Alberto Pazzi Consigliere Paola Vella Consigliere Cosmo Crolla Consigliere Rel. Giuseppe Dongiacomo Consigliere Oggetto: azione di risarcimento danni ex art 146 l.fall. Ud.26/06/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6408/2021 R.G. proposto da: Marsicano Carmine, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Gracchi 151, presso lo studio dell’avvocato Segreto Angelo (SGRNGL79E29L628O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Di Genio Luca (DGNLCU72L24L628U), -ricorrente- contro Fallimento Socras srl, elettivamente domiciliato in Roma Via A.

Emo 144, presso lo studio dell’avvocato Studio Legale Sorrentino rappresentato e difeso dall'avvocato Di Matteo Marcello (DMTMCL75H18H703V), -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2735/2020 depositata il 23/07/2020. Numero registro generale 6408/2021 Numero sezionale 2674/2025 Numero di raccolta generale 24005/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23/7/2020, rigettava l’appello proposto da Marsicano Carmine avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Imprese, che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento Socras ssl, aveva condannato il medesimo Marsicano al pagamento in favore del Fallimento della somma di € 158.025,09, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni cagionati, nella sua qualità di amministratore, alla società fallita ed ai creditori. Marsicano Carmine ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a tre motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È stato depositato in data 20/5/2025 atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente personalmente, cui ha aderito il curatore del Fallimento controricorrente. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese stesse. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

Numero registro generale 6408/2021 Numero sezionale 2674/2025 Numero di raccolta generale 24005/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 P.Q.M Dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025. Il Presidente Massimo Ferro Numero registro generale 6408/2021 Numero sezionale 2674/2025 Numero di raccolta generale 24005/2025 Data pubblicazione 27/08/2025